| 1. Le imprese che ricevono le richieste e le convalide
delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione
sono tenute a comunicare all'Ufficio del registro abbonamenti
radio TV (URAR-TV) le generalità e il domicilio di coloro che
usufruiscono delle garanzie medesime nei termini e con le
modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze.
Il predetto obbligo di comunicazione grava direttamente sui
commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in genere di
apparecchi radiotelevisivi nell'ipotesi in cui, a seguito di
accordi con l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia,
la garanzia medesima sia subordinata all'esibizione del solo
scontrino fiscale di acquisto dell'apparecchio televisivo.
2. Per ogni omessa o irregolare comunicazione di cui al
comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 della
legge 12 novembre 1949, n. 996, e successive integrazioni.
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