| (Forme flessibili di impiego).
1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle
disposizioni sul reclutamento previste dalla presente legge,
si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione
e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
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