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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59803
DDL4983-0018
Progetto di legge Camera n. 4983 - testo presentato - (DDL13-4983)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C4983. TESTIPDL
...C4983.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4983 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (Regolamenti).
     1.  Con apposito regolamento, adottato entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
  ad integrazione o modificazione del regolamento emanato con
  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
  e secondo i criteri e princìpi generali stabiliti
  dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
  29, e successive modificazioni, il Ministro della pubblica
  istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione
  pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica, stabilisce le norme di applicazione della presente
  legge, con particolare riferimento alla fase transitoria,
  comprese le modalità di trasferimento delle attuali
  graduatorie nazionali e provinciali dei docenti a livello di
  istituzione scolastica o di rete.
     2.  Con regolamento analogo a quello di cui al comma 1, il
  Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
  degli affari esteri, per la funzione pubblica e del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica, definisce le
  specifiche modalità per l'assunzione di personale docente in
  servizio all'estero con precedenza per i residenti, per la
  graduale restituzione ai ruoli metropolitani del personale non
  docente e per il trasferimento al Ministero della pubblica
  istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica delle attuali relative competenze,
  compreso il personale di cui all'articolo 626 del testo unico
  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
     3.  Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
 
                              Pag. 15
 
  modificazioni, le materie relative al rapporto di lavoro del
  personale della scuola non espressamente rinviate dalla
  presente legge alla sede negoziale, non sono modificabili in
  sede di contrattazione collettiva nazionale o integrativa.
 
DATA=980611 FASCID=DDL13-4983 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4983 TOTPAG=0015 TOTDOC=0019 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=004 PAGFIN=0015 RIGFIN=005 UPAG=SI PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=498300 00 FASCIDC=13DDL4983 SORTNAV=0498300 000 00000 ZZDDLC4983 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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