| (Regolamenti).
1. Con apposito regolamento, adottato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
ad integrazione o modificazione del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e secondo i criteri e princìpi generali stabiliti
dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, il Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, stabilisce le norme di applicazione della presente
legge, con particolare riferimento alla fase transitoria,
comprese le modalità di trasferimento delle attuali
graduatorie nazionali e provinciali dei docenti a livello di
istituzione scolastica o di rete.
2. Con regolamento analogo a quello di cui al comma 1, il
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
degli affari esteri, per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, definisce le
specifiche modalità per l'assunzione di personale docente in
servizio all'estero con precedenza per i residenti, per la
graduale restituzione ai ruoli metropolitani del personale non
docente e per il trasferimento al Ministero della pubblica
istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica delle attuali relative competenze,
compreso il personale di cui all'articolo 626 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
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modificazioni, le materie relative al rapporto di lavoro del
personale della scuola non espressamente rinviate dalla
presente legge alla sede negoziale, non sono modificabili in
sede di contrattazione collettiva nazionale o integrativa.
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