| 1. Il secondo comma dell'articolo 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è
sostituito dal seguente:
"Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate ha
diritto di ottenere il trasferimento dopo tre anni di
permanenza ininterrotta in sede".
2. Il personale di cui al secondo comma dell'articolo 55
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ha
diritto al trattamento di missione, secondo le disposizioni
vigenti, per i primi sei mesi di servizio in sede.
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