| Onorevoli Colleghi! - La legge 19 novembre 1990, n.
341, che ha recepito gli standard europei in materia di
formazione universitaria, ha istituito il diploma
universitario al fine di poter concentrare gli studi su
aspetti più specifici rispetto a quelli trattati
ordinariamente nei corsi di laurea regolari. A seguito
dell'entrata in vigore di questa legge molteplici sedi della
facoltà di agraria hanno attivato corsi per il conseguimento
del nuovo titolo nelle materie tassativamente previste dalle
disposizioni vigenti ed individuate dai decreti del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15
novembre 1991, 23 novembre 1991, 19 febbraio 1994 e 6 giugno
1995.
In considerazione del fatto che già oggi molti diplomi
sono stati assegnati ad altrettanti studenti si rende
necessario per il legislatore individuare esattamente l'ambito
professionale entro il quale questa categoria di diplomati
universitari deve operare e le modalità attraverso le quali si
attribuisce un titolo che deve essere il più confacente
possibile agli studi svolti. Avuto particolare riguardo a
quest'ultimo aspetto, l'articolo 1 della presente proposta di
legge sancisce, al comma 3, l'intimo legame tra studi
effettuati e professionalità conseguita.
Gli articoli 2 e 3 disciplinano gli aspetti relativi
all'esame di Stato, all'iscrizione obbligatoria all'albo
provinciale dei diplomati universitari in agraria, che è
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istituito presso ciascun ordine provinciale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali e l'ambito territoriale di
azione del professionista.
L'articolo 3 prevede che il Ministro di grazia e
giustizia, normalmente competente per le questioni che
riguardano gli ordini professionali, emani un apposito
regolamento in cui sono stabilite le competenze spettanti a
ciascun ordine di diploma nonché le modalità di partecipazione
ai vari livelli di governo dell'ordine da parte dei vari
rappresentanti dei diplomati universitari.
Il comma 2 del medesimo articolo 3 stabilisce altresì che
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica emani un apposito regolamento al fine di regolare
le modalità di svolgimento dell'esame di Stato e le materie
che ne costituiranno oggetto.
I Ministri di grazia e giustizia e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione dei
regolamenti di cui all'articolo 3 della presente proposta di
legge, devono tenere conto del parere consultivo fornito
dietro loro richiesta dal Consiglio dell'ordine nazionale dei
dottori agronomi e dei dottori forestali.
In base a quanto esposto, appare evidente che la presente
proposta di legge risponde ad esigenze oggettive ed attuali e
per questo se ne richiede la rapida approvazione.
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