| 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui alla
presente legge i titoli professionali di "diplomato
universitario agrario", di "diplomato universitario forestale"
e di "diplomato universitario agroalimentare" spettano a
coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione attraverso il superamento dell'esame di
Stato e che siano iscritti all'albo professionale di cui
all'articolo 2.
2. L'accesso all'esame di Stato per conseguire
l'abilitazione all'esercizio della professione di diplomato
universitario in agraria è riservato a coloro che hanno
conseguito il diploma presso le facoltà universitarie di
agraria.
3. Le abilitazioni da conseguire sono correlate agli studi
svolti e ai relativi diplomi conseguiti.
4. Possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della
professione di diplomato universitario in agraria i diplomati
nelle seguenti discipline: produzioni vegetali, produzioni
animali, gestione tecnica e amministrativa in agricoltura,
produzioni agrarie tropicali e subtropicali. Possono ottenere
l'abilitazione all'esercizio della professione di diplomato
universitario forestale i diplomati in tecniche forestali e
tecnologiche del legno. Possono conseguire l'abilitazione alla
professione di diplomato universitario agroalimentare i
diplomati universitari in tecnologie alimentari e
biotecnologie agroindustriali.
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