| 1. Presso ciascun ordine provinciale dei dottori agronomi
e dei dottori forestali, ridenominato "ordine dei dottori
agronomi, dei dottori forestali e dei diplomati universitari
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in agraria", è istituito l'albo dei diplomati universitari in
agraria diviso nelle tre sezioni dei diplomati universitari
agrari, dei diplomati universitari forestali e dei diplomati
universitari agroalimentari.
2. L'esercizio delle attività professionali di cui alla
presente legge, in qualsiasi forma avvenga, è soggetto alla
iscrizione all'albo provinciale di cui al comma 1.
3. Il professionista iscritto ad un albo provinciale può
esercitare la professione in tutto il territorio dello
Stato.
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