| 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia,
previo parere del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali, ridenominato "Consiglio
nazionale dei dottori agronomi, dei dottori forestali e dei
diplomati universitari in agraria", con apposito regolamento,
stabilisce le competenze dei singoli diplomati universitari,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, nonché la loro
rappresentanza ai vari livelli di governo dell'ordine.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, con apposito regolamento, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere del Consiglio nazionale dei dottori agronomi,
dei dottori forestali e dei diplomati universitari in agraria,
provvede a disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame
di Stato dei diplomati universitari in agraria, individuando
altresì le materie e le specifiche discipline di cui è
richiesta la conoscenza.
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