| Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge, che
viene presentato al Parlamento per la conversione in legge, è
composto di un unico articolo.
Con il comma 1 si prevede il differimento al 19 giugno del
termine per i versamenti (senza alcuna maggiorazione) delle
somme dovute in base alle dichiarazioni presentate.
L'intervento legislativo si è reso necessario in quanto
l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera
a), n. 2), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56,
non consente di disporre, in via amministrativa, la proroga
del termine ordinario di versamento, senza l'applicazione
della prevista maggiorazione dello 0,50 per cento, per un
periodo superiore ai primi quindici giorni.
E' evidente che il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri emanato in data 24 marzo 1998, ai sensi del
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citato articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241
del 1997, continua a trovare applicazione per quanto riguarda
l'ulteriore differimento fino al 15 luglio 1998 dei predetti
termini con l'applicazione della maggiorazione, a titolo di
interesse, dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di
mese.
Si è ritenuto di disporre il differimento in questione
tenendo presenti le pressanti esigenze manifestate da numerose
categorie di contribuenti e di intermediari che hanno
evidenziato le obiettive difficoltà derivanti, soprattutto,
dai ritardi con i quali si sono resi disponibili alcuni
supporti informatici prodotti da società private.
Il comma 2 prevede lo slittamento alla data del 19 giugno
anche del termine di versamento previsto dall'articolo 18,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ciò
al fine di consentire alle persone fisiche titolari di partita
IVA di effettuare la compensazione, come previsto dalla
disciplina recata dal citato decreto legislativo.
Non è necessario predisporre la relazione tecnica del
provvedimento in quanto, con il comma 3, si è garantito
l'afflusso alla tesoreria dello Stato, ovvero alla Cassa
regionale siciliana di Palermo, delle predette somme entro la
fine dello stesso mese di giugno.
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