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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59814
DDL4986-0002
Progetto di legge Camera n. 4986 - testo presentato - (DDL13-4986)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C4986. TESTIPDL
...C4986.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4986 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge, che
  viene presentato al Parlamento per la conversione in legge, è
  composto di un unico articolo.
     Con il comma 1 si prevede il differimento al 19 giugno del
  termine per i versamenti (senza alcuna maggiorazione) delle
  somme dovute in base alle dichiarazioni presentate.
  L'intervento legislativo si è reso necessario in quanto
  l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
  n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera
  a),  n. 2), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56,
  non consente di disporre, in via amministrativa, la proroga
  del termine ordinario di versamento, senza l'applicazione
  della prevista maggiorazione dello 0,50 per cento, per un
  periodo superiore ai primi quindici giorni.
     E' evidente che il decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri emanato in data 24 marzo 1998, ai sensi del
 
                               Pag. 2
 
  citato articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241
  del 1997, continua a trovare applicazione per quanto riguarda
  l'ulteriore differimento fino al 15 luglio 1998 dei predetti
  termini con l'applicazione della maggiorazione, a titolo di
  interesse, dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di
  mese.
     Si è ritenuto di disporre il differimento in questione
  tenendo presenti le pressanti esigenze manifestate da numerose
  categorie di contribuenti e di intermediari che hanno
  evidenziato le obiettive difficoltà derivanti, soprattutto,
  dai ritardi con i quali si sono resi disponibili alcuni
  supporti informatici prodotti da società private.
     Il comma 2 prevede lo slittamento alla data del 19 giugno
  anche del termine di versamento previsto dall'articolo 18,
  comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.  Ciò
  al fine di consentire alle persone fisiche titolari di partita
  IVA di effettuare la compensazione, come previsto dalla
  disciplina recata dal citato decreto legislativo.
     Non è necessario predisporre la relazione tecnica del
  provvedimento in quanto, con il comma 3, si è garantito
  l'afflusso alla tesoreria dello Stato, ovvero alla Cassa
  regionale siciliana di Palermo, delle predette somme entro la
  fine dello stesso mese di giugno.
 
DATA=980613 FASCID=DDL13-4986 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4986 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0002 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=498600 00 FASCIDC=13DDL4986 SORTNAV=0498600 000 00000 ZZDDLC4986 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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