| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, come sostituito dal decreto legislativo
23 marzo 1998, n. 56, in base al quale con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri possono essere
modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei
contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o
delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini
riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi ad
imposte e contributi dovuti in base al citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, prevedendo, in caso di
differimento del pagamento, l'applicazione di una
maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a
titolo di interesse a partire dal sedicesimo giorno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, con il quale, in
attuazione del predetto articolo 12, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997, si prevede, tra l'altro,
che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,
compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle
società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
relative all'anno 1997, possono essere effettuati, senza
alcuna maggiorazione, entro il 15 giugno 1998;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
prorogare il predetto termine in considerazione del fatto che
i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza
fiscale hanno incontrato difficoltà, anche per i ritardi con i
quali sono stati resi disponibili i supporti informatici
prodotti da società private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
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emana
il seguente decreto-legge:
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