| 1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15
giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere
effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno
1998.
2. Per il mese di giugno 1998, il termine per il
versamento unificato di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato al 19
giugno.
3. I riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2
devono essere effettuati nei termini ordinari e, comunque, non
oltre il 30 giugno 1998.
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