| 1. La Commissione è composta da venti senatori e venti
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
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parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in
almeno un ramo del Parlamento.
2. La Commissione elegge al proprio interno il presidente
e due vicepresidenti.
3. In caso di parità nelle votazioni della Commissione,
prevale il voto del presidente.
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