| 1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi
compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di
agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi
pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga
necessarie.
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