| 1. La Commissione completa i suoi lavori entro diciotto
mesi dal suo insediamento.
2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione
presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali
delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi,
in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la
Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti
da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono
essere presentate relazioni di minoranza.
| |