| Onorevoli Deputati! - L'articolo 2 del decreto-legge 1^
dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1998, n. 5, prevede che avverso gli
accertamenti effettuati dall'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA) i produttori
interessati possono presentare ricorsi di riesame alle regioni
entro quindici giorni dalla relativa notifica. Le regioni
hanno, a loro volta, sessanta giorni di tempo per decidere
tali ricorsi, termine questo perentorio.
Il numero dei ricorsi, peraltro, effettivamente
presentati, è stato assai più consistente di quello
preventivato, cosicché le regioni si trovano ora in grave
difficoltà a decidere tempestivamente tutto questo
contenzioso. Si rende pertanto necessario concedere un maggior
periodo di tempo per decidere i ricorsi a quelle regioni in
cui tale fenomeno si è maggiormente verificato.
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Conseguentemente, con il comma 1 dell'articolo 1 si
prevede che qualora i ricorsi siano stati più del 20 per cento
delle comunicazioni individuali, il termine per la relativa
decisione è elevato di venti giorni. Sempre al fine di
consentire il regolare completamento delle procedure di
riesame in corso, si prevede che le decisioni devono essere
fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni.
Nel contempo, si provvede ad attribuire alle decisioni dei
ricorsi, adottate dalle commissioni regionali, il carattere
della immediata esecutività, senza dover attendere il
provvedimento dell'AIMA, al fine di poter essere considerate
dagli acquirenti in sede di ritiro del latte, per il calcolo
dell'eventuale prelievo, risolvendosi così il problema della
liquidità per le aziende che hanno visto ridotta o azzerata la
propria quota in sede di accertamento AIMA, poi modificato con
le suddette decisioni (articolo 1, comma 1).
Con il comma 2 si provvede ad adeguare la disciplina
sanzionatoria in materia di regime delle quote latte, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n.
5, alla sopravvenuta normativa comunitaria introdotta dal
regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione, del 13 maggio
1998, entrato immediatamente in vigore, eliminandosi quegli
effetti sanzionatori non compatibili con la nuova normativa,
ispirata alla gradualità delle sanzioni, in relazione alla
entità del ritardo.
Infine, appare necessario prevedere espressamente che le
regioni possano attestare provvisoriamente i cambi di
titolarità nell'azienda o nella quota, nelle more
dell'aggiornamento, da parte dell'AIMA, degli elenchi dei
produttori di latte relativi al periodo 1998-1999 (articolo 1,
comma 3).
I successivi commi 4 e 5 riguardano il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive
93/43/CEE e 96/3/CE, che disciplina l'igiene dei prodotti
alimentari.
La nuova normativa introdotta da tale provvedimento si
applica, a decorrere dal 28 giugno 1998, oltre che alle grandi
imprese industriali, anche alle piccole imprese e alle
strutture di somministrazione e distribuzione di alimenti e
bevande su aree pubbliche.
L'innovazione, rispetto alla normativa vigente, è
rappresentata dall'introduzione dell'"autocontrollo", che deve
essere attivato dal responsabile dell'industria alimentare per
garantire l'igienicità e la sicurezza dei prodotti
alimentari.
La complessità delle procedure da attivare è tale che,
come rappresentato da numerose associazioni di categoria,
risulterà estremamente difficile ai soggetti interessati
(industriali, artigiani, dettaglianti) assicurare, entro il 28
giugno di quest'anno, la corretta applicazione di tale
procedura. Pertanto, con il comma 4 si dispone la proroga di
un anno delle sole sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 155 del
1997, facendo comunque salve le ulteriori sanzioni penali
vigenti, e ferma l'attivazione, pur in presenza del
differimento della normativa cui si è sopra accennato, delle
misure previste dalla disciplina attuativa del diritto
comunitario.
Con il comma 5 si intende uniformare la procedura per
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 155 del 1997 a tutte le ipotesi di
inadempienza di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5. L'articolo
8, comma 2, del citato decreto legislativo infatti, prevede
che l'autorità incaricata del controllo proceda
all'applicazione delle sanzioni amministrative, per
inosservanza degli obblighi di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 3 (mancata o non corretta applicazione
dell'autocontrollo e mancata esibizione della documentazione),
solo dopo aver fissato un congruo termine entro il quale gli
interessati devono eliminare le carenze riscontrate ed inoltre
qualora non si ottemperi a tale adempimento ; nel caso,
invece, di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 5
dello stesso articolo 3 (requisiti previsti dall'allegato) per
l'applicazione delle sanzioni non è prevista la citata
procedura.
L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del
provvedimento.
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