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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59843
DDL4988-0002
Progetto di legge Camera n. 4988 - testo presentato - (DDL13-4988)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C4988. TESTIPDL
...C4988.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4988 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - L'articolo 2 del decreto-legge 1^
  dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 27 gennaio 1998, n. 5, prevede che avverso gli
  accertamenti effettuati dall'Azienda di Stato per gli
  interventi nel mercato agricolo (AIMA) i produttori
  interessati possono presentare ricorsi di riesame alle regioni
  entro quindici giorni dalla relativa notifica.  Le regioni
  hanno, a loro volta, sessanta giorni di tempo per decidere
  tali ricorsi, termine questo perentorio.
     Il numero dei ricorsi, peraltro, effettivamente
  presentati, è stato assai più consistente di quello
  preventivato, cosicché le regioni si trovano ora in grave
  difficoltà a decidere tempestivamente tutto questo
  contenzioso.  Si rende pertanto necessario concedere un maggior
  periodo di tempo per decidere i ricorsi a quelle regioni in
  cui tale fenomeno si è maggiormente verificato.
 
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     Conseguentemente, con il comma 1 dell'articolo 1 si
  prevede che qualora i ricorsi siano stati più del 20 per cento
  delle comunicazioni individuali, il termine per la relativa
  decisione è elevato di venti giorni.  Sempre al fine di
  consentire il regolare completamento delle procedure di
  riesame in corso, si prevede che le decisioni devono essere
  fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni.
     Nel contempo, si provvede ad attribuire alle decisioni dei
  ricorsi, adottate dalle commissioni regionali, il carattere
  della immediata esecutività, senza dover attendere il
  provvedimento dell'AIMA, al fine di poter essere considerate
  dagli acquirenti in sede di ritiro del latte, per il calcolo
  dell'eventuale prelievo, risolvendosi così il problema della
  liquidità per le aziende che hanno visto ridotta o azzerata la
  propria quota in sede di accertamento AIMA, poi modificato con
  le suddette decisioni (articolo 1, comma 1).
     Con il comma 2 si provvede ad adeguare la disciplina
  sanzionatoria in materia di regime delle quote latte, di cui
  all'articolo 4 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n.
  5, alla sopravvenuta normativa comunitaria introdotta dal
  regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione, del 13 maggio
  1998, entrato immediatamente in vigore, eliminandosi quegli
  effetti sanzionatori non compatibili con la nuova normativa,
  ispirata alla gradualità delle sanzioni, in relazione alla
  entità del ritardo.
     Infine, appare necessario prevedere espressamente che le
  regioni possano attestare provvisoriamente i cambi di
  titolarità nell'azienda o nella quota, nelle more
  dell'aggiornamento, da parte dell'AIMA, degli elenchi dei
  produttori di latte relativi al periodo 1998-1999 (articolo 1,
  comma 3).
     I successivi commi 4 e 5 riguardano il decreto legislativo
  26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive
  93/43/CEE e 96/3/CE, che disciplina l'igiene dei prodotti
  alimentari.
     La nuova normativa introdotta da tale provvedimento si
  applica, a decorrere dal 28 giugno 1998, oltre che alle grandi
  imprese industriali, anche alle piccole imprese e alle
  strutture di somministrazione e distribuzione di alimenti e
  bevande su aree pubbliche.
     L'innovazione, rispetto alla normativa vigente, è
  rappresentata dall'introduzione dell'"autocontrollo", che deve
  essere attivato dal responsabile dell'industria alimentare per
  garantire l'igienicità e la sicurezza dei prodotti
  alimentari.
     La complessità delle procedure da attivare è tale che,
  come rappresentato da numerose associazioni di categoria,
  risulterà estremamente difficile ai soggetti interessati
  (industriali, artigiani, dettaglianti) assicurare, entro il 28
  giugno di quest'anno, la corretta applicazione di tale
  procedura.  Pertanto, con il comma 4 si dispone la proroga di
  un anno delle sole sanzioni amministrative pecuniarie previste
  dall'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 155 del
  1997, facendo comunque salve le ulteriori sanzioni penali
  vigenti, e ferma l'attivazione, pur in presenza del
  differimento della normativa cui si è sopra accennato, delle
  misure previste dalla disciplina attuativa del diritto
  comunitario.
     Con il comma 5 si intende uniformare la procedura per
  l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 del
  decreto legislativo n. 155 del 1997 a tutte le ipotesi di
  inadempienza di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5.  L'articolo
  8, comma 2, del citato decreto legislativo infatti, prevede
  che l'autorità incaricata del controllo proceda
  all'applicazione delle sanzioni amministrative, per
  inosservanza degli obblighi di cui ai commi 2 e 3
  dell'articolo 3 (mancata o non corretta applicazione
  dell'autocontrollo e mancata esibizione della documentazione),
  solo dopo aver fissato un congruo termine entro il quale gli
  interessati devono eliminare le carenze riscontrate ed inoltre
  qualora non si ottemperi a tale adempimento ; nel caso,
  invece, di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 5
  dello stesso articolo 3 (requisiti previsti dall'allegato) per
  l'applicazione delle sanzioni non è prevista la citata
  procedura.
     L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del
  provvedimento.
 
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