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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59844
DDL4988-0003
Progetto di legge Camera n. 4988 - testo presentato - (DDL13-4988)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C4988. TESTIPDL
...C4988.
Pag. 3 Allegato. (Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n.127) Testo integrale delle norme espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC4988 ZZ13 ZZPR
      Articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n.
  411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
  1998, n.5:
      Art. 2.  (Accertamenti della produzione lattiera)
  -  (omissis)  8.  Per l'istruttoria e la decisione dei
  ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di sessanta
  giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la
  presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5.  Nello
  stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte
  pervenire all'AIMA.  Le decisioni pervenute all'AIMA oltre
  detto termine perentorio sono considerate irricevibili.  Resta
  ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e
  disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del
  ritardo nell'invio della stessa.
      Art. 4.  (Periodo 1997-1998)  -  (omissis)  2.
  Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli
  acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo
  3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della
  Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i
  relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono
  redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi
  dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n.
  118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997,
  n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 115 del
  20 maggio 1997 e successive modificazioni.  Tale decreto si
  applica anche per la eventuale "dichiarazione di
  contestazione".  La dichiarazione di consegna e i relativi
  modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo,
  secondo standard definiti con decreto del Ministro per le
  politiche agricole.  Gli atti non conformi a tali disposizioni
  sono irricevibili.  Se il produttore non controfirma il modello
  L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le
  modalità previste dall'articolo 2, comma 7, del presente
  decreto.  Qualora la mancata sottoscrizione risulti
  ingiustificata, al produttore si applica la sanzione
  amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge
  26 novembre 1992, n. 468.
       (omissis).
     4.  I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1
  pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto
  dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
  536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero
  ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a
  carico dell'acquirente.
 
                               Pag. 4
 
      Art. 5.  (Disposizioni finali)  - 1.  Per il periodo
  1998-1999, in attesa della riforma del settore
  lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo
  01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA
  provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori
  titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti,
  trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone
  comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con
  avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo
  termine di cui all'articolo 3, comma 1.
      Articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
  155:
      Art. 8.  (Sanzioni).  1.  Salvo che il fatto
  costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è
  punito con:
       a)  la sanzione amministrativa pecunaria da lire
  due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza
  dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
       b)  la sanzione amministrativa pecunaria da lire
  tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non
  corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui
  all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle
  disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
       c)  la sanzione amministrativa pecunaria da lire
  dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli
  obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3,
  comma 4.
     2.  L'Autorità incaricata del controllo procede
  all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma
  1, lettere  a)  e  b),  qualora il responsabile
  dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato
  o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3,
  commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
     3.  Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma
  2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio
  previsto dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva
  pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti
  alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire
  seicentomila a lire sessanta milioni.
 
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