| Articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1998, n.5:
Art. 2. (Accertamenti della produzione lattiera)
- (omissis) 8. Per l'istruttoria e la decisione dei
ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di sessanta
giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la
presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. Nello
stesso termine perentorio le decisioni devono essere fatte
pervenire all'AIMA. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre
detto termine perentorio sono considerate irricevibili. Resta
ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e
disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del
ritardo nell'invio della stessa.
Art. 4. (Periodo 1997-1998) - (omissis) 2.
Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli
acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993 della
Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i
relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono
redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997,
n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del
20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si
applica anche per la eventuale "dichiarazione di
contestazione". La dichiarazione di consegna e i relativi
modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo,
secondo standard definiti con decreto del Ministro per le
politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni
sono irricevibili. Se il produttore non controfirma il modello
L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le
modalità previste dall'articolo 2, comma 7, del presente
decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti
ingiustificata, al produttore si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge
26 novembre 1992, n. 468.
(omissis).
4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1
pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto
dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n.
536/1993, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero
ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a
carico dell'acquirente.
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Art. 5. (Disposizioni finali) - 1. Per il periodo
1998-1999, in attesa della riforma del settore
lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo
01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA
provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori
titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti,
trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone
comunicazione individuale mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo
termine di cui all'articolo 3, comma 1.
Articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155:
Art. 8. (Sanzioni). 1. Salvo che il fatto
costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è
punito con:
a) la sanzione amministrativa pecunaria da lire
due milioni a lire dodici milioni per l'inosservanza
dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecunaria da lire
tre milioni a lire diciotto milioni per la mancata o non
corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui
all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecunaria da lire
dieci milioni a lire sessanta milioni per la violazione degli
obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3,
comma 4.
2. L'Autorità incaricata del controllo procede
all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma
1, lettere a) e b), qualora il responsabile
dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato
o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3,
commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma
2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio
previsto dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva
pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti
alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire
seicentomila a lire sessanta milioni.
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