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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59850
DDL4988-0002
Relazione Camera n. 4988-A (DDL13-4988-A)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C4988A. TESTIPDL
...C4988A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC4988A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge n. 182 del 1998
  si compone di due articoli, di cui unicamente il primo
  contiene disposizioni innovative, essendo l'articolo 2
  dedicato esclusivamente a disporre l'immediata entrata in
  vigore del provvedimento.  L'articolo 1 contiene, nei primi tre
  commi, modifiche al decreto-legge n. 411 del 1997, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, in materia di
  accertamenti sulla produzione lattiera, e, nei successivi due
  commi, modifiche al decreto legislativo n. 155 del 1997,
  relativo alla disciplina per l'igiene dei prodotti
  alimentari.
     Più in particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica
  l'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, prevedendo la
  possibilità, in determinati casi, della proroga di venti
  giorni dei termini previsti per la decisione da parte delle
  regioni e delle province autonome sui ricorsi avverso gli
  accertamenti effettuati dall'AIMA, nonché una proroga di
  cinque giorni del termine per la comunicazione all'AIMA della
  decisione assunta dalla regione.  La disciplina originariamente
  recata dal citato decreto-legge ha incontrato alcune
  difficoltà in fase applicativa: vi sono infatti stati, da un
  lato, ritardi nella redazione dei decreti ministeriali
  attuativi del decreto-legge n. 411 del 1997, e della relativa
  legge di conversione, che sono stati pubblicati solo nei mesi
  di gennaio e febbraio scorsi e, dall'altro, verifiche forse
  eccessivamente meticolose svolte da parte della Commissione
  prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997.  A
  causa di questi fattori si è accumulata una quantità di
  ricorsi che originariamente non era stata prevista.  Ora la
  normativa in esame si impone al fine di creare le condizioni
  volte a superare l' impasse  nella quale versano le
  regioni, consentendo così - ed è questo l'aspetto più
  importante - ai produttori di operare con maggiore certezza.
  Sempre il comma 1 dell'articolo 1 prevede infine che le
  decisioni adottate dalle regioni siano immediatamente
  esecutive, al fine di superare i problemi che sono sorti nella
  fase di prima applicazione del decreto-legge n. 411 del 1997,
  e che si erano riversati a danno dei produttori agricoli.
     L'articolo 1, comma 2, dispone l'abrogazione parziale
  dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 411 del 1997,
  che prescriveva l'irricevibilità degli atti non conformi alle
  disposizioni dettate dal decreto, e sostituisce il comma 4 del
  medesimo articolo con una nuova formulazione, diretta a
  recepire la normativa comunitaria, immediatamente applicabile,
  di cui al regolamento CE n. 1001/98, nel frattempo
  intervenuta, che ha previsto una certa gradualità delle
  sanzioni per le inadempienze o i ritardi nelle comunicazioni
  da parte dei produttori.  Anche in questo caso si tratta di una
  norma che tende a salvaguardare l'interesse dei produttori
  agricoli.  Il successivo comma 3, inserendo un comma
  1- bis  all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997,
  dispone che le regioni, nelle more dell'aggiornamento degli
  elenchi relativi al periodo 1998-1999, sono autorizzate in via
  provvisoria ad attestare gli avvenuti cambi di titolarità
  dell'azienda con quota o della quota.  Tale norma si rende
  necessaria al fine di evitare che si verifichi un
  sovraprelievo ai danni dei produttori, a causa della mancata
  pubblicazione, negli ultimi tre anni, dei bollettini AIMA,
  nonostante le regioni abbiano regolarmente autorizzato e
  certificato i trasferimenti.
     I commi 4 e 5 dell'articolo 1 riguardano la disciplina per
  l'igiene dei prodotti alimentari recata dal decreto
  legislativo n. 155 del 1997, di attuazione delle direttive
  93/43/CEE e 96/3/CE.  Il comma 4 dispone il differimento di un
 
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  anno (ossia al 30 giugno 1999) del termine iniziale di
  applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie
  previste per le varie ipotesi di inadempienza alla nuova
  disciplina.  Occorre infatti considerare che tale disciplina
  deve essere applicata indifferentemente nei confronti delle
  imprese di tutte le dimensioni; la sua introduzione ha perciò
  creato talune complicazioni soprattutto per i piccoli e medi
  esercizi di distribuzione dei prodotti alimentari.  Da ciò
  l'esigenza di un differimento del termine per l'applicazione
  delle sanzioni, fermo restando l'obbligo per i soggetti
  interessati di rispettare la normativa di cui al decreto
  legislativo n. 155 del 1997.  Il successivo comma 5 è volto
  invece ad ampliare l'applicazione delle misure sanzionatorie
  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 1997,
  estendendole anche ai casi di inottemperanza agli obblighi
  relativi ai requisiti previsti dall'allegato tecnico di tale
  decreto legislativo.  In questo caso, pertanto, non opera il
  meccanismo di differimento dell'applicabilità delle sanzioni
  di cui al comma precedente.
     In definitiva, i primi tre commi dell'articolo 1 appaiono
  volti a garantire in misura più efficace gli interessi dei
  produttori del settore, nonché a consentire alle regioni di
  svolgere meglio il loro lavoro, agevolando così la chiusura
  della fase di indagine che purtroppo si è rivelata essere di
  durata eccessiva.
     Il Comitato per la legislazione, al termine di una lunga
  discussione, ha espresso un parere che richiama nelle premesse
  la necessità di definire la riforma del settore
  lattiero-caseario.  Nella parte dispositiva, sono contenute una
  condizione e tre osservazioni.  La condizione riguarda la
  necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 1 del disegno
  di legge di conversione al fine di comprendere la specifica
  indicazione delle materie disciplinate dai commi 4 e 5
  dell'articolo 1 del decreto-legge.  In effetti, sia il disegno
  di legge sia il titolo del decreto si riferiscono
  esclusivamente ai primi tre commi dell'articolo 1 del decreto
  e non tengono conto delle norme sull'igiene dei prodotti
  alimentari contenute nei commi 4 e 5.
     La Commissione ha perciò approvato un emendamento volto ad
  integrare il titolo.  Anche la prima delle tre osservazioni è
  stata recepita dalla Commissione.  Il testo originario del
  comma 1 dell'articolo 1 del decreto correla la proroga di
  venti giorni per la decisione sui ricorsi al numero dei
  ricorsi presentati nelle singole regioni o province autonome.
  Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei
  successivi cinque giorni.  Il testo potrebbe essere
  interpretato nel senso che il termine dei cinque giorni si
  applichi esclusivamente alle decisioni assunte nel periodo di
  proroga, mentre esso ha valenza generale.  Pertanto, il
  Comitato per la legislazione ha proposto di sostituire
  integralmente il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n.
  411 del 1997, estendendo il termine per le decisioni da
  sessanta a ottanta giorni.  Le decisioni devono essere fatte
  pervenire all'AIMA nei cinque giorni successivi alla scadenza
  del termine perentorio, come prolungato in via generale, a
  prescindere dalle singole situazioni regionali e delle
  province autonome.  In più, il Comitato ha suggerito di
  prevedere che le decisioni adottate nel rispetto del termine
  suddetto siano immediatamente esecutive, salva la successiva
  certificazione da parte dell'AIMA.  Il riferimento a tale
  certificazione è apparso degno di riflessione: infatti, l'AIMA
  non può correggere gli accertamenti operati dalle regioni;
  tale correzione è però consentita, previo ricorso dei soggetti
  interessati, alla Commissione di garanzia, che si pone come
  soggetto terzo rispetto alle regioni, all'AIMA e ai
  produttori.  In questo modo, si conciliano l'immediata
  esecutività delle decisioni con il disposto del comma 1
  dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997,
  relativo ai compiti della Commissione di garanzia.  La
  Commissione ha quindi modificato il comma 1 dell'articolo 1
  nel senso suggerito dal Comitato, introducendo pure un
  riferimento al citato articolo 4- bis.
     La seconda osservazione del Comitato per la legislazione,
  cui la Commissione non ha ritenuto di aderire, suggeriva di
  integrare i numerosi rinvii alla legislazione vigente
  contenuti nel decreto con la specifica indicazione del titolo
  delle norme di legge richiamate.
     La terza osservazione concerne l'opportunità, al comma 3
  dell'articolo 1, che inserisce un nuovo comma all'articolo 5
  del decreto-legge n. 411 del 1997, di sostituire
 
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  l'espressione: "con effetto" con la seguente: "che abbiano
  efficacia".
     Anche tale osservazione è stata recepita.  In più, il
  capoverso 1- bis  è stato integrato, prevedendo che le
  regioni possano rilasciare certificazioni provvisorie dei
  trasferimenti di azienda con quota o di sola quota a
  condizione che i dati relativi siano stati regolarmente
  verificati e certificati ai sensi del citato decreto-legge n.
  411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5
  del 1998.
     Infine, è stata introdotta un'ulteriore disposizione volta
  a consentire ai piccoli produttori di continuare la propria
  attività derogando alla direttiva comunitaria n. 46 del 1992,
  fino a quando non verranno individuati i prodotti tradizionali
  e non verrà regolamentato il regime derogatorio previsto dalla
  stessa direttiva, ai sensi del recente decreto legislativo 30
  aprile 1998, n. 173.
     In merito all'osservazione formulata dalla Commissione
  bilancio, la Commissione ha preferito mantenere il testo del
  decreto, dal momento che il maggior gettito derivante
  dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie è di carattere
  meramente eventuale, dato che le imprese interessate
  potrebbero risultare tutte in regola con la nuova
  disciplina.
     I pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle
  Commissioni competenti in sede consultiva confermano la
  validità dell'impianto del decreto.
     L'auspicio è che la Commissione e la Camera vengano
  chiamate a confrontarsi, più in generale, sulla tematica della
  riforma della legge n. 468 del 1992, di disciplina del settore
  lattiero-caseario, nonché sulla gestione della riforma
  dell'AIMA: in tal modo, si potrà chiudere positivamente e con
  equilibrio l'annosa vicenda delle quote latte.
  Flavio TATTARINI,  Relatore.
 
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