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Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge n. 182 del 1998
si compone di due articoli, di cui unicamente il primo
contiene disposizioni innovative, essendo l'articolo 2
dedicato esclusivamente a disporre l'immediata entrata in
vigore del provvedimento. L'articolo 1 contiene, nei primi tre
commi, modifiche al decreto-legge n. 411 del 1997, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, in materia di
accertamenti sulla produzione lattiera, e, nei successivi due
commi, modifiche al decreto legislativo n. 155 del 1997,
relativo alla disciplina per l'igiene dei prodotti
alimentari.
Più in particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica
l'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, prevedendo la
possibilità, in determinati casi, della proroga di venti
giorni dei termini previsti per la decisione da parte delle
regioni e delle province autonome sui ricorsi avverso gli
accertamenti effettuati dall'AIMA, nonché una proroga di
cinque giorni del termine per la comunicazione all'AIMA della
decisione assunta dalla regione. La disciplina originariamente
recata dal citato decreto-legge ha incontrato alcune
difficoltà in fase applicativa: vi sono infatti stati, da un
lato, ritardi nella redazione dei decreti ministeriali
attuativi del decreto-legge n. 411 del 1997, e della relativa
legge di conversione, che sono stati pubblicati solo nei mesi
di gennaio e febbraio scorsi e, dall'altro, verifiche forse
eccessivamente meticolose svolte da parte della Commissione
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997. A
causa di questi fattori si è accumulata una quantità di
ricorsi che originariamente non era stata prevista. Ora la
normativa in esame si impone al fine di creare le condizioni
volte a superare l' impasse nella quale versano le
regioni, consentendo così - ed è questo l'aspetto più
importante - ai produttori di operare con maggiore certezza.
Sempre il comma 1 dell'articolo 1 prevede infine che le
decisioni adottate dalle regioni siano immediatamente
esecutive, al fine di superare i problemi che sono sorti nella
fase di prima applicazione del decreto-legge n. 411 del 1997,
e che si erano riversati a danno dei produttori agricoli.
L'articolo 1, comma 2, dispone l'abrogazione parziale
dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge n. 411 del 1997,
che prescriveva l'irricevibilità degli atti non conformi alle
disposizioni dettate dal decreto, e sostituisce il comma 4 del
medesimo articolo con una nuova formulazione, diretta a
recepire la normativa comunitaria, immediatamente applicabile,
di cui al regolamento CE n. 1001/98, nel frattempo
intervenuta, che ha previsto una certa gradualità delle
sanzioni per le inadempienze o i ritardi nelle comunicazioni
da parte dei produttori. Anche in questo caso si tratta di una
norma che tende a salvaguardare l'interesse dei produttori
agricoli. Il successivo comma 3, inserendo un comma
1- bis all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997,
dispone che le regioni, nelle more dell'aggiornamento degli
elenchi relativi al periodo 1998-1999, sono autorizzate in via
provvisoria ad attestare gli avvenuti cambi di titolarità
dell'azienda con quota o della quota. Tale norma si rende
necessaria al fine di evitare che si verifichi un
sovraprelievo ai danni dei produttori, a causa della mancata
pubblicazione, negli ultimi tre anni, dei bollettini AIMA,
nonostante le regioni abbiano regolarmente autorizzato e
certificato i trasferimenti.
I commi 4 e 5 dell'articolo 1 riguardano la disciplina per
l'igiene dei prodotti alimentari recata dal decreto
legislativo n. 155 del 1997, di attuazione delle direttive
93/43/CEE e 96/3/CE. Il comma 4 dispone il differimento di un
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anno (ossia al 30 giugno 1999) del termine iniziale di
applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste per le varie ipotesi di inadempienza alla nuova
disciplina. Occorre infatti considerare che tale disciplina
deve essere applicata indifferentemente nei confronti delle
imprese di tutte le dimensioni; la sua introduzione ha perciò
creato talune complicazioni soprattutto per i piccoli e medi
esercizi di distribuzione dei prodotti alimentari. Da ciò
l'esigenza di un differimento del termine per l'applicazione
delle sanzioni, fermo restando l'obbligo per i soggetti
interessati di rispettare la normativa di cui al decreto
legislativo n. 155 del 1997. Il successivo comma 5 è volto
invece ad ampliare l'applicazione delle misure sanzionatorie
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 1997,
estendendole anche ai casi di inottemperanza agli obblighi
relativi ai requisiti previsti dall'allegato tecnico di tale
decreto legislativo. In questo caso, pertanto, non opera il
meccanismo di differimento dell'applicabilità delle sanzioni
di cui al comma precedente.
In definitiva, i primi tre commi dell'articolo 1 appaiono
volti a garantire in misura più efficace gli interessi dei
produttori del settore, nonché a consentire alle regioni di
svolgere meglio il loro lavoro, agevolando così la chiusura
della fase di indagine che purtroppo si è rivelata essere di
durata eccessiva.
Il Comitato per la legislazione, al termine di una lunga
discussione, ha espresso un parere che richiama nelle premesse
la necessità di definire la riforma del settore
lattiero-caseario. Nella parte dispositiva, sono contenute una
condizione e tre osservazioni. La condizione riguarda la
necessità di modificare il comma 1 dell'articolo 1 del disegno
di legge di conversione al fine di comprendere la specifica
indicazione delle materie disciplinate dai commi 4 e 5
dell'articolo 1 del decreto-legge. In effetti, sia il disegno
di legge sia il titolo del decreto si riferiscono
esclusivamente ai primi tre commi dell'articolo 1 del decreto
e non tengono conto delle norme sull'igiene dei prodotti
alimentari contenute nei commi 4 e 5.
La Commissione ha perciò approvato un emendamento volto ad
integrare il titolo. Anche la prima delle tre osservazioni è
stata recepita dalla Commissione. Il testo originario del
comma 1 dell'articolo 1 del decreto correla la proroga di
venti giorni per la decisione sui ricorsi al numero dei
ricorsi presentati nelle singole regioni o province autonome.
Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei
successivi cinque giorni. Il testo potrebbe essere
interpretato nel senso che il termine dei cinque giorni si
applichi esclusivamente alle decisioni assunte nel periodo di
proroga, mentre esso ha valenza generale. Pertanto, il
Comitato per la legislazione ha proposto di sostituire
integralmente il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n.
411 del 1997, estendendo il termine per le decisioni da
sessanta a ottanta giorni. Le decisioni devono essere fatte
pervenire all'AIMA nei cinque giorni successivi alla scadenza
del termine perentorio, come prolungato in via generale, a
prescindere dalle singole situazioni regionali e delle
province autonome. In più, il Comitato ha suggerito di
prevedere che le decisioni adottate nel rispetto del termine
suddetto siano immediatamente esecutive, salva la successiva
certificazione da parte dell'AIMA. Il riferimento a tale
certificazione è apparso degno di riflessione: infatti, l'AIMA
non può correggere gli accertamenti operati dalle regioni;
tale correzione è però consentita, previo ricorso dei soggetti
interessati, alla Commissione di garanzia, che si pone come
soggetto terzo rispetto alle regioni, all'AIMA e ai
produttori. In questo modo, si conciliano l'immediata
esecutività delle decisioni con il disposto del comma 1
dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997,
relativo ai compiti della Commissione di garanzia. La
Commissione ha quindi modificato il comma 1 dell'articolo 1
nel senso suggerito dal Comitato, introducendo pure un
riferimento al citato articolo 4- bis.
La seconda osservazione del Comitato per la legislazione,
cui la Commissione non ha ritenuto di aderire, suggeriva di
integrare i numerosi rinvii alla legislazione vigente
contenuti nel decreto con la specifica indicazione del titolo
delle norme di legge richiamate.
La terza osservazione concerne l'opportunità, al comma 3
dell'articolo 1, che inserisce un nuovo comma all'articolo 5
del decreto-legge n. 411 del 1997, di sostituire
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l'espressione: "con effetto" con la seguente: "che abbiano
efficacia".
Anche tale osservazione è stata recepita. In più, il
capoverso 1- bis è stato integrato, prevedendo che le
regioni possano rilasciare certificazioni provvisorie dei
trasferimenti di azienda con quota o di sola quota a
condizione che i dati relativi siano stati regolarmente
verificati e certificati ai sensi del citato decreto-legge n.
411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5
del 1998.
Infine, è stata introdotta un'ulteriore disposizione volta
a consentire ai piccoli produttori di continuare la propria
attività derogando alla direttiva comunitaria n. 46 del 1992,
fino a quando non verranno individuati i prodotti tradizionali
e non verrà regolamentato il regime derogatorio previsto dalla
stessa direttiva, ai sensi del recente decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173.
In merito all'osservazione formulata dalla Commissione
bilancio, la Commissione ha preferito mantenere il testo del
decreto, dal momento che il maggior gettito derivante
dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie è di carattere
meramente eventuale, dato che le imprese interessate
potrebbero risultare tutte in regola con la nuova
disciplina.
I pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle
Commissioni competenti in sede consultiva confermano la
validità dell'impianto del decreto.
L'auspicio è che la Commissione e la Camera vengano
chiamate a confrontarsi, più in generale, sulla tematica della
riforma della legge n. 468 del 1992, di disciplina del settore
lattiero-caseario, nonché sulla gestione della riforma
dell'AIMA: in tal modo, si potrà chiudere positivamente e con
equilibrio l'annosa vicenda delle quote latte.
Flavio TATTARINI, Relatore.
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