| premesso che si intende ribadire l'esigenza, già
sottolineata nel parere reso alla XIII Commissione sul
decreto-legge n. 411 del 1997, recante misure urgenti per gli
accertamenti in materia di produzione lattiera, "di definire
un quadro complessivo di maggiore certezza normativa in
materia di quote-latte, evitando di intervenire ripetutamente
con provvedimenti tampone";
premesso altresì che il decreto-legge riguarda due
differenti materie, ossia gli accertamenti della produzione
lattiera e l'igiene dei prodotti alimentari, per cui non
appare rispondente al criterio della specificità di contenuto
dei provvedimenti di urgenza,
ha espresso
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:
l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di
conversione sia modificato nel senso di comprendere la
specifica indicazione delle materie disciplinate dai commi 4 e
5 dell'articolo 1 del decreto-legge;
e con le seguenti osservazioni:
si ritiene opportuno che la proroga del termine previsto
dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto sia disposta con
riferimento a tutte le regioni e province autonome,
prescindendo dal verificarsi di previe condizioni, in vista di
evidenti ragioni di certezza giuridica. Per motivi di
chiarezza, sembra altresì utile esplicitare che le decisioni
delle commissioni regionali debbano essere "omologate"
dall'AIMA e che il termine di cinque giorni per la
trasmissione delle decisioni delle regioni all'AIMA stessa è
applicabile a tutte le decisioni e non soltanto a quelle
adottate nel periodo prorogato dalla norma in esame. Si
suggerisce pertanto di riformulare l'intero comma 8
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito
con modificazioni dalla legge n. 5 del 1998, nei seguenti
termini: "8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di
riesame è fissato il termine perentorio di 80 giorni a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei
ricorsi di riesame di cui al comma 5. Le decisioni devono
essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni.
Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono
immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da
parte dell'AIMA. Resta ferma la responsabilità civile, penale,
amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione
della decisione o del ritardo nell'invio della stessa.";
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sembrerebbe utile che i numerosi rinvii alla legislazione
vigente fossero integrati con la specifica indicazione del
titolo delle norme di legge richiamate;
al comma 3 dell'articolo 1, che inserisce un nuovo comma
all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, appare
opportuno sostituire l'espressione: "con effetto" con
l'espressione: "che abbiano efficacia".
Ha espresso un'opinione dissenziente, ai sensi del comma 5
dell'articolo 16- bis del regolamento, l'onorevole
Manzione, che ha proposto di esprimere parere contrario sul
provvedimento.
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