| All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1^
dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente:
"8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di
riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei
ricorsi di riesame di cui al comma 5. Le decisioni devono
essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni.
Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono
immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da
parte dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
4- bis. Resta altresì ferma la responsabilità civile,
penale, amministrativa e disciplinare degli autori
dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della
stessa";
al comma 3, al capoverso 1- bis, le parole:
"con effetto per il periodo 1998-1999" sono sostituite
dalle seguenti: "che abbiano efficacia per il periodo
1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino
aziende con quote o quote i cui dati siano stati regolarmente
verificati e certificati ai sensi del presente decreto";
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4- bis. Nelle more dell'attuazione di quanto
disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme
igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del
Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modificazioni, non
si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori
agricoli".
Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e
disposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari".
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