| 1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1^ dicembre
1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: "Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o
superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali
effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto
termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le
decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei
successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto
del suddetto termine sono immediatamente esecutive.".
2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il
comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. In caso di mancato rispetto del termine
previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite
dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13
maggio 1998.".
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3. All'articolo 5 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1998, n. 5, dopo il comma 1 e inserito il seguente:
" 1- bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni
sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei
trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto
per il periodo 1998-1999".
4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in
materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti,
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n 155,
è differita al 30 giugno 1999. L'autorità incaricata del
controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata
o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro
un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione
di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto
legislativo.
5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 155, le parole: "all'articolo 3, commi 2 e 3",
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e
5,".
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