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Onorevoli Deputati! - Il settore agrumicolo italiano sta
attraversando un periodo di grave difficoltà, dovuta sia a
proprie carenze strutturali sia all'aggressività di altri
sistemi produttivi comunitari ed extracomunitari; e ciò
nonostante la protezione fitosanitaria di cui fino ad ora si è
potuto giovare. Tale situazione ha determinato, nella campagna
del 1998, l'insorgere di una grave crisi di
commercializzazione e una pesantissima caduta di remunerazione
per gli operatori interessati, con una conseguente serie di
manifestazioni rivendicative. Per ovviare a tali
inconvenienti, fra gli altri interventi, è stata concordata
con gli operatori la predisposizione di linee programmatiche
di indirizzo e di intervento nel settore agrumicolo nazionale,
da sottoporre sia all'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento di Bolzano, sia all'approvazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e per
il quale i contenuti programmatici più significativi sono
stati individuati nei seguenti:
proiezione delle prospettive future di produzione e di
consumo, con riferimento anche ai possibili nuovi elementi di
competizione;
individuazione degli obiettivi di intervento per
l'agrumicoltura italiana, a partire dalla razionalizzazione
del sistema al fine di garantirgli efficienza e competitività
per assicurare il giusto reddito agli operatori;
individuazione delle linee di indirizzo e di intervento:
comunitarie, nazionali e regionali;
individuazione delle linee di finanziamento del
piano.
Per il finanziamento degli interventi previsti, in carenza
di altre disponibilità, è stato necessario ricorrere ai fondi
disponibili presso le regioni interessate, fondi
prevalentemente di provenienza comunitaria, riconosciuti
nell'ambito di provvedimenti strutturali, e non utilizzati.
Pertanto, tenuto conto della strategicità e urgenza
dell'operazione di provvista finanziaria, per corrispondere
con la massima tempestività all'avvio del piano di settore
anzidetto, si rende necessaria l'adozione della presente
iniziativa legislativa d'urgenza, diretta a rendere possibile
una dotazione di spesa pari a lire 60 miliardi (articolo 1,
comma 1).
Per quanto riguarda la misura di cui all'articolo 1, comma
2, relativa agli allevamenti, va ricordato che il decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54,
"Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e
92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di
latte e di prodotti a base di latte", fissa le caratteristiche
per il latte e per tutti i prodotti a base di latte, destinati
al consumo umano, nell'ambito del sistema produttivo, dalla
produzione della materia prima, ai prodotti finiti, fino al
momento della loro uscita dallo stabilimento di produzione.
Con il citato regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 sono prescritte:
a) le condizioni per l'ammissione del latte crudo
negli stabilimenti di trattamento e/o trasformazione;
b) le condizioni generali ed igieniche per il
riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e di
trasformazione;
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c) le indicazioni per quanto concerne il
trattamento e la trasformazione del latte, il confezionamento
del prodotto, la etichettatura e la sorveglianza della
produzione.
L'adeguamento a tali prescrizioni deve avvenire, o quanto
meno essere avviato, entro il prossimo mese di ottobre.
Si tratta peraltro di un aggravio considerevole.
La mole di impegni cui l'allevatore viene ad essere
sottoposto risulta infatti pesante. Diversi interventi, sia di
tipo "strutturale" (esempio: conformare le strutture di
stabulazione degli animali, i locali adibiti alla mungitura, i
rivestimenti e la pavimentazione degli ambienti), sia di tipo
"funzionale" (esempio: impianti di mungitura e di
refrigerazione), sia di tipo "gestionale" (esempio: igiene
della mungitura, igiene del personale), tutti necessari per
garantire il rispetto dei parametri biochimici e
microbiologici, sono richiesti all'allevatore. Inoltre, la non
florida situazione economica degli "allevamenti zootecnici
italiani" (a tal proposito va considerata la riduzione del
prezzo litro/latte), che in un immediato futuro dovranno
confrontarsi maggiormente con una concorrenza straniera
particolarmente competitiva, anche grazie al minor costo
dell'energia elettrica e dell'alimentazione del bestiame, fa
ritenere indispensabile un intervento pubblico di supporto per
l'adeguamento strutturale degli allevamenti da latte in tempi
brevi.
Pertanto, gli interventi da intraprendere urgentemente
dovranno essere finalizzati a rendere conformi alle citate
norme:
le strutture aziendali destinate: al personale di
stalla, alla stabulazione degli animali, alla mungitura, allo
stoccaggio degli alimenti destinati agli animali, alla
gestione degli animali sottoposti a trattamenti
terapeutici;
gli impianti di mungitura, le vasche di stoccaggio e
refrigerazione del latte;
il rivestimento dei locali destinati all'allevamento ed
alla raccolta e conservazione del latte;
l'areazione degli ambienti;
la preparazione del personale di stalla.
Operando nei termini indicati, a cura delle regioni, tali
interventi di carattere strutturale potranno garantire una
tempestiva osservanza delle nuove norme di produzione del
latte e, quindi, una maggiore tutela igienico-sanitaria dei
cittadini, supportando, nel contempo, un comparto produttivo,
quello zootecnico che, oltre ad assorbire, sia direttamente
che attraverso il relativo indotto, una notevole quantità di
manodopera, contribuisce notevolmente alla tutela ambientale.
Per il finanziamento pubblico di tali interventi, compatibili
con le norme comunitarie, si è prevista una dotazione di
stanziamento di lire 60 miliardi che, data, anche in questo
caso, la difficoltà di reperimento diretto sul bilancio dello
Stato, è assicurata attraverso la riutilizzazione di residui
di stanziamento non impegnati.
In un ambito più allargato di intervento, allo scopo di
dare la necessaria continuità agli interventi pubblici nel
settore agricolo e forestale, per l'anno 1998, in attesa
dell'approvazione di una nuova legge pluriennale per gli
interventi programmati in agricoltura, per permettere alle
regioni e al Ministero per le politiche agricole di porre in
essere le attività di propria competenza, l'articolo 1, comma
3, autorizza l'attivazione dello stanziamento di lire 391
miliardi accantonato nella tabella B annessa alla legge
finanziaria per il 1998.
Viene stabilito, pertanto, che il CIPE, su proposta del
Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, destini l'importo di
lire 391 miliardi:
all'attuazione dei programmi interregionali o delle
azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle
province autonome;
alla copertura finanziaria delle rate dei mutui di
miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in
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applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n.
984, scadenti nel 1998;
alle attività realizzate dal Ministero per le politiche
agricole nei limiti previsti dal decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143.
I programmi interregionali sono in corso di realizzazione
ormai da due anni. Infatti ad essi veniva destinato uno
specifico stanziamento dal decreto-legge n. 489 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 578 del 1996,
per un importo di lire 147 miliardi, successivamente ridotto a
lire 112 miliardi dal decreto-legge in materia di interventi
contro la encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Un ulteriore
importo di lire 147 miliardi è stato successivamente destinato
ai medesimi programmi dalla legge n. 135 del 1997.
I programmi interregionali nascono dalla constatazione che
per alcune materie, particolarmente importanti, attribuite
totalmente o in parte alla competenza regionale, è necessario
porre in essere attività orizzontali capaci di creare una
interconnessione di rapporti e sviluppare sinergie positive
nell'attuazione delle azioni, con il coinvolgimento, in alcuni
casi, di diverse amministrazioni centrali o enti nazionali
(Ministero della sanità, Ministero della pubblica istruzione,
Ministero per il commercio con l'estero, Istituto nazionale
per la nutrizione, Istituto per il commercio estero, Istituto
per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo,
Istituto nazionale di statistica, Istituto nazionale di
economia agraria, eccetera).
Per quanto riguarda le rate di mutui di miglioramento
fondiario, si ricorda che le stesse derivano dall'attuazione
della legge n. 984 del 1977, che, all'articolo 18, dava
facoltà alle regioni di accendere mutui di miglioramento
fondiario nei limiti degli importi ad esse trasferiti in
attuazione della legge medesima, per cui le rate scadenti nel
1998, in corso di accertamento, dovrebbero ammontare a circa
85 miliardi di lire.
Le azioni di competenza del Ministero per le politiche
agricole riguardano in particolare il finanziamento del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), le attività
svolte dalle associazioni degli allevatori per la tutela dei
libri genealogici ed il miglioramento genetico del bestiame,
le attività di ricerca e sperimentazione agraria svolte dagli
istituti sperimentali e da altre istituzioni di ricerca, la
lotta agli incendi boschivi, la raccolta di informazioni e di
dati, eccetera. Si tratta di attività ormai tutte
indifferibili.
L'articolo 2, comma 1, è finalizzato a rendere operativa
la riforma delle procedure di intervento della RIBS Spa
attuata dalla legge Bersani (legge n. 266 del 1997). Per
consentire, infatti, alla società finanziaria pubblica di
intervenire con immediatezza ed efficacia nel settore della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agro-alimentari, è necessario autorizzare la contrazione di
apposite operazioni finanziarie, utilizzando il limite di
impegno previsto nella legge finanziaria, al fine di reperire
sul mercato le necessarie risorse, atteso che nessun
rifinanziamento era stato operato negli ultimi anni.
Si tratta di un intervento urgente che consentirà di
concorrere efficacemente allo sviluppo del settore
agro-alimentare attraverso l'afflusso di nuovi capitali e alla
ripresa dell'occupazione.
Il comma 2 dell'articolo 2 attiene al comparto delle
carni. In proposito, va ricordato che la legge 9 aprile 1990,
n. 87, successivamente modificata dalla legge 8 agosto 1991,
n. 252, recante interventi urgenti in zootecnia, affidava ad
un apposito comitato, coadiuvato da un gruppo di esperti, il
compito, tra l'altro, di redigere il piano di interventi e
provvedere alle determinazioni di ammissibilità a
finanziamento dei progetti sottoposti ad esame. Tale comitato
formulava un apposito piano di intervento, nel settore delle
carni bovine, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991, previa
acquisizione del parere, espresso il 21 febbraio 1991, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione
e le province autonome di Trento e di Bolzano, a favore di
imprese aggregate in organici rapporti di filiera
(dall'allevamento, alla macellazione, alla distribuzione).
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Conseguentemente si è provveduto a concedere i citati benefìci
a vari raggruppamenti, comprendenti anche società cooperative
che apparivano in grado di realizzare progetti di sviluppo di
rilevanza nazionale finalizzati all'innovazione del prodotto o
del processo, al controllo della qualità, al miglioramento
della distribuzione e così via. Con circolare n. 265 del 1^
ottobre 1991 furono impartite modalità attuative.
Peraltro, iniziata la fase operativa non tutti i
componenti dei raggruppamenti sono riusciti a svolgere
adeguatamente la loro parte di progetto. Inizialmente si è
cercato di porre rimedio a tale situazione attraverso
l'approvazione di varianti che consentivano il sub-ingresso di
nuovi componenti in sostituzione di quelli esclusi, al fine di
consentire la prosecuzione dei complessivi progetti
finanziati. Tuttavia, tali accorgimenti non sono stati
sufficienti, in più di un'occasione, a permettere il
definitivo decollo dell'operazione, anche per il peggioramento
economico-finanziario di altri soggetti delle filiere
interessate, fino a che le stesse non sono state poi in grado
di ottenere dagli istituti bancari garanzie fidejussorie,
decretando così la impossibilità di raggiungere gli obiettivi
prefissati. La conseguente revoca del beneficio a scapito dei
raggruppamenti coinvolti ha avuto la conseguenza di
penalizzare, accanto alle imprese realmente non più
affidabili, anche le società che avevano già concluso
positivamente la loro parte di progetto o risultavano comunque
prossime ad ultimarla e che ora rischiano il collasso. In tal
senso, al fine di scongiurare questa evenienza, con gravi
ripercussioni in termini socio-economici ed occupazionali,
viste anche le preoccupazioni avanzate da alcune regioni
territorialmente coinvolte, si è inteso intervenire prevedendo
che le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto
integrato ai sensi della legge n. 252 del 1991, mantengano la
titolarità e la destinazione del finanziamento agevolato,
anche nel caso che sia venuto meno l'originario progetto
integrato, purché portino a termine la propria parte di
progetto. Tali imprese dovranno rispondere separatamente ai
requisiti stabiliti per l'accesso al contributo.
L'articolo 2, comma 3, provvede al rifinanziamento del
Comitato nazionale per il Codex Alimentarius, al fine di
renderne possibile il funzionamento.
La Commissione mista FAO/OMS del Codex Alimentarius,
organismo internazionale a cui aderiscono 161 Paesi, a causa
del richiamo espressamente effettuato dall'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) nel 1994 (Uruguay Round), è
divenuta il punto di riferimento normativo obbligatorio per il
commercio mondiale di alimenti e bevande. Tale organismo è,
pertanto, chiamato a svolgere un ruolo crescente quale
referente per problemi sanitari, fitosanitari, commerciali,
qualitativi, eccetera, dettando norme vitali per il nostro
presente e il nostro futuro. Non è difficile prevedere,
dunque, che nei prossimi anni, molte saranno le battaglie
commerciali che si svolgeranno in ambito Codex.
Appare, pertanto, indispensabile disporre un
rifinanziamento del Comitato nazionale per il Codex,
adeguato alle mutate esigenze di un organismo internazionale
divenuto di fondamentale importanza per il settore
agro-alimentare italiano, al fine di consentire il regolare
svolgimento dei suoi lavori e l'assolvimento delle sue
funzioni.
L'articolo 3 contiene modificazioni alla normativa
vigente. In particolare, i primi tre commi riguardano il
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, che disciplina l'igiene
dei prodotti alimentari.
La nuova normativa introdotta da tale provvedimento si
applica, a decorrere dal 28 giugno 1998, oltre che alle grandi
imprese industriali, anche alle piccole imprese e alle
strutture di somministrazione e distribuzione di alimenti e
bevande su aree pubbliche.
L'innovazione, rispetto alla normativa vigente, è
rappresentata dall'introduzione dell'"autocontrollo", che deve
essere attivato dal responsabile dell'industria alimentare per
garantire l'igienicità e la sicurezza dei prodotti
alimentari.
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La complessità delle procedure da attivare è tale che,
come rappresentato da numerose associazioni di categoria,
risulterà estremamente difficile ai soggetti interessati
(industriali, artigiani, dettaglianti) assicurare, entro il 28
giugno di quest'anno, la corretta applicazione di tale
procedura.
Il comma 1 dell'articolo 3, pertanto, dispone la proroga
di un anno delle sole sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 155
del 1997, facendo comunque salve le ulteriori sanzioni penali
vigenti, previste dalla normativa di tutela igienico-sanitaria
degli alimenti e delle bevande.
Il comma 2 dispone peraltro l'attivazione, pur in presenza
del differimento della normativa cui si è sopra accennato,
delle misure previste dalla disciplina attuativa del diritto
comunitario.
Con il comma 3 si intende uniformare la procedura per
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo n. 155 del 1997 a tutte le ipotesi di
inadempienza di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5, del
medesimo decreto legislativo. L'articolo 8, comma 2, infatti,
prevede che l'autorità incaricata del controllo proceda
all'applicazione delle sanzioni amministrative, per
inosservanza degli obblighi di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 3 (mancata o non corretta applicazione
dell'autocontrollo e mancata esibizione della documentazione),
solo dopo aver fissato un congruo termine entro il quale gli
interessati devono eliminare le carenze riscontrate ed inoltre
qualora non si ottemperi a tale adempimento; nel caso, invece,
di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 5 dello stesso
articolo 3 (requisiti previsti dall'allegato) per
l'applicazione delle sanzioni non è prevista la citata
procedura.
Il comma 4 adegua la materia sanzionatoria in materia di
regime delle quote latte, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, alla
sopravvenuta normativa comunitaria di cui al regolamento (CE)
n. 1001/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, che entra
immediatamente in vigore.
L'articolo 4 riguarda la copertura finanziaria necessaria
per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge.
L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della
legge.
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