Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59867
DDL4989-0002
Progetto di legge Camera n. 4989 - testo presentato - (DDL13-4989)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C4989. TESTIPDL
...C4989.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4989 ZZ13 ZZRL ZZPR
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     Onorevoli Deputati! - Il settore agrumicolo italiano sta
  attraversando un periodo di grave difficoltà, dovuta sia a
  proprie carenze strutturali sia all'aggressività di altri
  sistemi produttivi comunitari ed extracomunitari; e ciò
  nonostante la protezione fitosanitaria di cui fino ad ora si è
  potuto giovare.  Tale situazione ha determinato, nella campagna
  del 1998, l'insorgere di una grave crisi di
  commercializzazione e una pesantissima caduta di remunerazione
  per gli operatori interessati, con una conseguente serie di
  manifestazioni rivendicative.  Per ovviare a tali
  inconvenienti, fra gli altri interventi, è stata concordata
  con gli operatori la predisposizione di linee programmatiche
  di indirizzo e di intervento nel settore agrumicolo nazionale,
  da sottoporre sia all'intesa con la Conferenza permanente per
  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento di Bolzano, sia all'approvazione del Comitato
  interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e per
  il quale i contenuti programmatici più significativi sono
  stati individuati nei seguenti:
       proiezione delle prospettive future di produzione e di
  consumo, con riferimento anche ai possibili nuovi elementi di
  competizione;
       individuazione degli obiettivi di intervento per
  l'agrumicoltura italiana, a partire dalla razionalizzazione
  del sistema al fine di garantirgli efficienza e competitività
  per assicurare il giusto reddito agli operatori;
       individuazione delle linee di indirizzo e di intervento:
  comunitarie, nazionali e regionali;
       individuazione delle linee di finanziamento del
  piano.
     Per il finanziamento degli interventi previsti, in carenza
  di altre disponibilità, è stato necessario ricorrere ai fondi
  disponibili presso le regioni interessate, fondi
  prevalentemente di provenienza comunitaria, riconosciuti
  nell'ambito di provvedimenti strutturali, e non utilizzati.
     Pertanto, tenuto conto della strategicità e urgenza
  dell'operazione di provvista finanziaria, per corrispondere
  con la massima tempestività all'avvio del piano di settore
  anzidetto, si rende necessaria l'adozione della presente
  iniziativa legislativa d'urgenza, diretta a rendere possibile
  una dotazione di spesa pari a lire 60 miliardi (articolo 1,
  comma 1).
     Per quanto riguarda la misura di cui all'articolo 1, comma
  2, relativa agli allevamenti, va ricordato che il decreto del
  Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54,
  "Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e
  92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di
  latte e di prodotti a base di latte", fissa le caratteristiche
  per il latte e per tutti i prodotti a base di latte, destinati
  al consumo umano, nell'ambito del sistema produttivo, dalla
  produzione della materia prima, ai prodotti finiti, fino al
  momento della loro uscita dallo stabilimento di produzione.
     Con il citato regolamento emanato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 54 del 1997 sono prescritte:
         a)  le condizioni per l'ammissione del latte crudo
  negli stabilimenti di trattamento e/o trasformazione;
         b)  le condizioni generali ed igieniche per il
  riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e di
  trasformazione;
 
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         c)  le indicazioni per quanto concerne il
  trattamento e la trasformazione del latte, il confezionamento
  del prodotto, la etichettatura e la sorveglianza della
  produzione.
     L'adeguamento a tali prescrizioni deve avvenire, o quanto
  meno essere avviato, entro il prossimo mese di ottobre.
     Si tratta peraltro di un aggravio considerevole.
     La mole di impegni cui l'allevatore viene ad essere
  sottoposto risulta infatti pesante.  Diversi interventi, sia di
  tipo "strutturale" (esempio: conformare le strutture di
  stabulazione degli animali, i locali adibiti alla mungitura, i
  rivestimenti e la pavimentazione degli ambienti), sia di tipo
  "funzionale" (esempio: impianti di mungitura e di
  refrigerazione), sia di tipo "gestionale" (esempio: igiene
  della mungitura, igiene del personale), tutti necessari per
  garantire il rispetto dei parametri biochimici e
  microbiologici, sono richiesti all'allevatore.  Inoltre, la non
  florida situazione economica degli "allevamenti zootecnici
  italiani" (a tal proposito va considerata la riduzione del
  prezzo litro/latte), che in un immediato futuro dovranno
  confrontarsi maggiormente con una concorrenza straniera
  particolarmente competitiva, anche grazie al minor costo
  dell'energia elettrica e dell'alimentazione del bestiame, fa
  ritenere indispensabile un intervento pubblico di supporto per
  l'adeguamento strutturale degli allevamenti da latte in tempi
  brevi.
     Pertanto, gli interventi da intraprendere urgentemente
  dovranno essere finalizzati a rendere conformi alle citate
  norme:
       le strutture aziendali destinate: al personale di
  stalla, alla stabulazione degli animali, alla mungitura, allo
  stoccaggio degli alimenti destinati agli animali, alla
  gestione degli animali sottoposti a trattamenti
  terapeutici;
       gli impianti di mungitura, le vasche di stoccaggio e
  refrigerazione del latte;
       il rivestimento dei locali destinati all'allevamento ed
  alla raccolta e conservazione del latte;
       l'areazione degli ambienti;
       la preparazione del personale di stalla.
     Operando nei termini indicati, a cura delle regioni, tali
  interventi di carattere strutturale potranno garantire una
  tempestiva osservanza delle nuove norme di produzione del
  latte e, quindi, una maggiore tutela igienico-sanitaria dei
  cittadini, supportando, nel contempo, un comparto produttivo,
  quello zootecnico che, oltre ad assorbire, sia direttamente
  che attraverso il relativo indotto, una notevole quantità di
  manodopera, contribuisce notevolmente alla tutela ambientale.
  Per il finanziamento pubblico di tali interventi, compatibili
  con le norme comunitarie, si è prevista una dotazione di
  stanziamento di lire 60 miliardi che, data, anche in questo
  caso, la difficoltà di reperimento diretto sul bilancio dello
  Stato, è assicurata attraverso la riutilizzazione di residui
  di stanziamento non impegnati.
     In un ambito più allargato di intervento, allo scopo di
  dare la necessaria continuità agli interventi pubblici nel
  settore agricolo e forestale, per l'anno 1998, in attesa
  dell'approvazione di una nuova legge pluriennale per gli
  interventi programmati in agricoltura, per permettere alle
  regioni e al Ministero per le politiche agricole di porre in
  essere le attività di propria competenza, l'articolo 1, comma
  3, autorizza l'attivazione dello stanziamento di lire 391
  miliardi accantonato nella tabella B annessa alla legge
  finanziaria per il 1998.
     Viene stabilito, pertanto, che il CIPE, su proposta del
  Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, destini l'importo di
  lire 391 miliardi:
       all'attuazione dei programmi interregionali o delle
  azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle
  province autonome;
       alla copertura finanziaria delle rate dei mutui di
  miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in
 
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  applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n.
  984, scadenti nel 1998;
       alle attività realizzate dal Ministero per le politiche
  agricole nei limiti previsti dal decreto legislativo 4 giugno
  1997, n. 143.
     I programmi interregionali sono in corso di realizzazione
  ormai da due anni.  Infatti ad essi veniva destinato uno
  specifico stanziamento dal decreto-legge n. 489 del 1996,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 578 del 1996,
  per un importo di lire 147 miliardi, successivamente ridotto a
  lire 112 miliardi dal decreto-legge in materia di interventi
  contro la encefalopatia spongiforme bovina (BSE).  Un ulteriore
  importo di lire 147 miliardi è stato successivamente destinato
  ai medesimi programmi dalla legge n. 135 del 1997.
     I programmi interregionali nascono dalla constatazione che
  per alcune materie, particolarmente importanti, attribuite
  totalmente o in parte alla competenza regionale, è necessario
  porre in essere attività orizzontali capaci di creare una
  interconnessione di rapporti e sviluppare sinergie positive
  nell'attuazione delle azioni, con il coinvolgimento, in alcuni
  casi, di diverse amministrazioni centrali o enti nazionali
  (Ministero della sanità, Ministero della pubblica istruzione,
  Ministero per il commercio con l'estero, Istituto nazionale
  per la nutrizione, Istituto per il commercio estero, Istituto
  per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo,
  Istituto nazionale di statistica, Istituto nazionale di
  economia agraria, eccetera).
     Per quanto riguarda le rate di mutui di miglioramento
  fondiario, si ricorda che le stesse derivano dall'attuazione
  della legge n. 984 del 1977, che, all'articolo 18, dava
  facoltà alle regioni di accendere mutui di miglioramento
  fondiario nei limiti degli importi ad esse trasferiti in
  attuazione della legge medesima, per cui le rate scadenti nel
  1998, in corso di accertamento, dovrebbero ammontare a circa
  85 miliardi di lire.
     Le azioni di competenza del Ministero per le politiche
  agricole riguardano in particolare il finanziamento del
  Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), le attività
  svolte dalle associazioni degli allevatori per la tutela dei
  libri genealogici ed il miglioramento genetico del bestiame,
  le attività di ricerca e sperimentazione agraria svolte dagli
  istituti sperimentali e da altre istituzioni di ricerca, la
  lotta agli incendi boschivi, la raccolta di informazioni e di
  dati, eccetera.  Si tratta di attività ormai tutte
  indifferibili.
     L'articolo 2, comma 1, è finalizzato a rendere operativa
  la riforma delle procedure di intervento della RIBS Spa
  attuata dalla legge Bersani (legge n. 266 del 1997).  Per
  consentire, infatti, alla società finanziaria pubblica di
  intervenire con immediatezza ed efficacia nel settore della
  trasformazione e commercializzazione dei prodotti
  agro-alimentari, è necessario autorizzare la contrazione di
  apposite operazioni finanziarie, utilizzando il limite di
  impegno previsto nella legge finanziaria, al fine di reperire
  sul mercato le necessarie risorse, atteso che nessun
  rifinanziamento era stato operato negli ultimi anni.
     Si tratta di un intervento urgente che consentirà di
  concorrere efficacemente allo sviluppo del settore
  agro-alimentare attraverso l'afflusso di nuovi capitali e alla
  ripresa dell'occupazione.
     Il comma 2 dell'articolo 2 attiene al comparto delle
  carni.  In proposito, va ricordato che la legge 9 aprile 1990,
  n. 87, successivamente modificata dalla legge 8 agosto 1991,
  n. 252, recante interventi urgenti in zootecnia, affidava ad
  un apposito comitato, coadiuvato da un gruppo di esperti, il
  compito, tra l'altro, di redigere il piano di interventi e
  provvedere alle determinazioni di ammissibilità a
  finanziamento dei progetti sottoposti ad esame.  Tale comitato
  formulava un apposito piano di intervento, nel settore delle
  carni bovine, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991, previa
  acquisizione del parere, espresso il 21 febbraio 1991, dalla
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, a favore di
  imprese aggregate in organici rapporti di filiera
  (dall'allevamento, alla macellazione, alla distribuzione).
 
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  Conseguentemente si è provveduto a concedere i citati benefìci
  a vari raggruppamenti, comprendenti anche società cooperative
  che apparivano in grado di realizzare progetti di sviluppo di
  rilevanza nazionale finalizzati all'innovazione del prodotto o
  del processo, al controllo della qualità, al miglioramento
  della distribuzione e così via.  Con circolare n. 265 del 1^
  ottobre 1991 furono impartite modalità attuative.
     Peraltro, iniziata la fase operativa non tutti i
  componenti dei raggruppamenti sono riusciti a svolgere
  adeguatamente la loro parte di progetto.  Inizialmente si è
  cercato di porre rimedio a tale situazione attraverso
  l'approvazione di varianti che consentivano il sub-ingresso di
  nuovi componenti in sostituzione di quelli esclusi, al fine di
  consentire la prosecuzione dei complessivi progetti
  finanziati.  Tuttavia, tali accorgimenti non sono stati
  sufficienti, in più di un'occasione, a permettere il
  definitivo decollo dell'operazione, anche per il peggioramento
  economico-finanziario di altri soggetti delle filiere
  interessate, fino a che le stesse non sono state poi in grado
  di ottenere dagli istituti bancari garanzie fidejussorie,
  decretando così la impossibilità di raggiungere gli obiettivi
  prefissati.  La conseguente revoca del beneficio a scapito dei
  raggruppamenti coinvolti ha avuto la conseguenza di
  penalizzare, accanto alle imprese realmente non più
  affidabili, anche le società che avevano già concluso
  positivamente la loro parte di progetto o risultavano comunque
  prossime ad ultimarla e che ora rischiano il collasso.  In tal
  senso, al fine di scongiurare questa evenienza, con gravi
  ripercussioni in termini socio-economici ed occupazionali,
  viste anche le preoccupazioni avanzate da alcune regioni
  territorialmente coinvolte, si è inteso intervenire prevedendo
  che le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto
  integrato ai sensi della legge n. 252 del 1991, mantengano la
  titolarità e la destinazione del finanziamento agevolato,
  anche nel caso che sia venuto meno l'originario progetto
  integrato, purché portino a termine la propria parte di
  progetto.  Tali imprese dovranno rispondere separatamente ai
  requisiti stabiliti per l'accesso al contributo.
     L'articolo 2, comma 3, provvede al rifinanziamento del
  Comitato nazionale per il  Codex Alimentarius,  al fine di
  renderne possibile il funzionamento.
     La Commissione mista FAO/OMS del  Codex Alimentarius,
  organismo internazionale a cui aderiscono 161 Paesi, a causa
  del richiamo espressamente effettuato dall'Organizzazione
  mondiale del commercio (OMC) nel 1994  (Uruguay Round),  è
  divenuta il punto di riferimento normativo obbligatorio per il
  commercio mondiale di alimenti e bevande.  Tale organismo è,
  pertanto, chiamato a svolgere un ruolo crescente quale
  referente per problemi sanitari, fitosanitari, commerciali,
  qualitativi, eccetera, dettando norme vitali per il nostro
  presente e il nostro futuro.  Non è difficile prevedere,
  dunque, che nei prossimi anni, molte saranno le battaglie
  commerciali che si svolgeranno in ambito  Codex.
     Appare, pertanto, indispensabile disporre un
  rifinanziamento del Comitato nazionale per il  Codex,
  adeguato alle mutate esigenze di un organismo internazionale
  divenuto di fondamentale importanza per il settore
  agro-alimentare italiano, al fine di consentire il regolare
  svolgimento dei suoi lavori e l'assolvimento delle sue
  funzioni.
     L'articolo 3 contiene modificazioni alla normativa
  vigente.  In particolare, i primi tre commi riguardano il
  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione
  delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, che disciplina l'igiene
  dei prodotti alimentari.
     La nuova normativa introdotta da tale provvedimento si
  applica, a decorrere dal 28 giugno 1998, oltre che alle grandi
  imprese industriali, anche alle piccole imprese e alle
  strutture di somministrazione e distribuzione di alimenti e
  bevande su aree pubbliche.
     L'innovazione, rispetto alla normativa vigente, è
  rappresentata dall'introduzione dell'"autocontrollo", che deve
  essere attivato dal responsabile dell'industria alimentare per
  garantire l'igienicità e la sicurezza dei prodotti
  alimentari.
 
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     La complessità delle procedure da attivare è tale che,
  come rappresentato da numerose associazioni di categoria,
  risulterà estremamente difficile ai soggetti interessati
  (industriali, artigiani, dettaglianti) assicurare, entro il 28
  giugno di quest'anno, la corretta applicazione di tale
  procedura.
     Il comma 1 dell'articolo 3, pertanto, dispone la proroga
  di un anno delle sole sanzioni amministrative pecuniarie
  previste dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 155
  del 1997, facendo comunque salve le ulteriori sanzioni penali
  vigenti, previste dalla normativa di tutela igienico-sanitaria
  degli alimenti e delle bevande.
     Il comma 2 dispone peraltro l'attivazione, pur in presenza
  del differimento della normativa cui si è sopra accennato,
  delle misure previste dalla disciplina attuativa del diritto
  comunitario.
     Con il comma 3 si intende uniformare la procedura per
  l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 del
  decreto legislativo n. 155 del 1997 a tutte le ipotesi di
  inadempienza di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 5, del
  medesimo decreto legislativo.  L'articolo 8, comma 2, infatti,
  prevede che l'autorità incaricata del controllo proceda
  all'applicazione delle sanzioni amministrative, per
  inosservanza degli obblighi di cui ai commi 2 e 3
  dell'articolo 3 (mancata o non corretta applicazione
  dell'autocontrollo e mancata esibizione della documentazione),
  solo dopo aver fissato un congruo termine entro il quale gli
  interessati devono eliminare le carenze riscontrate ed inoltre
  qualora non si ottemperi a tale adempimento; nel caso, invece,
  di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 5 dello stesso
  articolo 3 (requisiti previsti dall'allegato) per
  l'applicazione delle sanzioni non è prevista la citata
  procedura.
     Il comma 4 adegua la materia sanzionatoria in materia di
  regime delle quote latte, di cui all'articolo 4 del
  decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, alla
  sopravvenuta normativa comunitaria di cui al regolamento (CE)
  n. 1001/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, che entra
  immediatamente in vigore.
     L'articolo 4 riguarda la copertura finanziaria necessaria
  per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge.
     L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della
  legge.
 
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