Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59868
DDL4989-0003
Progetto di legge Camera n. 4989 - testo presentato - (DDL13-4989)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C4989. TESTIPDL
...C4989.
Pag. 7 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4989 ZZ13 ZZRT ZZPR
      L'articolo 1, ai commi 1 e 2, prevede il finanziamento
  del piano agrumicolo straordinario e di interventi diretti ad
  agevolare l'adeguamento delle aziende di produzione del latte
  alla nuova normativa comunitaria.
      Per le due citate finalità sono stanziati
  complessivamente 120 miliardi di lire, attraverso la
  utilizzazione delle disponibilità residue dei conti correnti
  infruttiferi intestati alle banche autorizzate ad operare ai
  sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.  Tale legge,
  modificata dalla successiva legge 27 ottobre 1966, n. 910, dal
  decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, e dalla
  legge 20 dicembre 1996, n. 642, ha istituito il fondo di
  rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in
  agricoltura.  L'attività del fondo è volta a finanziare
  operazioni dirette all'acquisto di macchine agricole, ad
  interventi di irrigazione ed alla realizzazione di impianti a
  gas al servizio di serre.  Tali interventi si realizzano su
  tutto il territorio nazionale per il tramite delle regioni che
  istruiscono le richieste di prestito e mutuo presentate dagli
  operatori agricoli per le finalità sopra esposte.
      Si tratta di un fondo di rotazione che si è alimentato
  inizialmente con una prima dotazione e con stanziamenti
  successivi fino al 1984 per un importo complessivo di lire
  734.421 milioni.
      Successivamente il fondo si è autoalimentato con i
  versamenti effettuati dagli istituti di credito convenzionati
  in relazione ai "rientri" derivanti da operazioni di prestito
  e mutuo.
      In base alla previgente normativa l'attività del
  Ministero per le politiche agricole, condotta unitamente al
  Ministero del tesoro per gli aspetti contabili di "cassa", ha
  avuto lo scopo di coordinare la programmazione delle
  disponibilità del fondo da distribuire annualmente alle
  regioni.
      L'attività del fondo comporta la gestione di due diverse
  contabilità.  Infatti, presso il Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica - direzione generale
  del Tesoro - esistono i seguenti conti:
        1) un conto corrente infruttifero intestato al fondo
  (n. 23507), dove affluiscono i rientri semestrali (rate di
  ammortamento e interessi di anticipazione).  Su tale conto
  vengono prelevate le somme destinate dalle regioni e dalle
  province autonome a ciascuna banca in base alle assegnazioni
  attribuite con appositi piani di riparto, approvati dalla
 
                               Pag. 8
 
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, e formalizzate
  con decreto del Ministro per le politiche agricole;
        2) sottoconti correnti infruttiferi vincolati intestati
  alle banche convenzionate sui quali confluiscono le somme di
  cui al numero 1), secondo le indicazioni fornite al Ministero
  da ciascuna regione.
      Nei sottoconti di cui al numero 2) sono disponibili,
  quindi, oltre alle nuove assegnazioni, le giacenze non ancora
  o per niente utilizzate dalle banche sulle precedenti
  assegnazioni.
      Le banche possono operare in più regioni, ma detengono un
  solo conto corrente infruttifero nel quale affluiscono le
  diverse assegnazioni attribuite negli anni da ciascuna regione
  e provincia autonoma.
      La disponibilità finanziaria dei citati conti è la
  seguente:
        sul conto corrente infruttifero n. 23507, lire 220
  miliardi circa, di cui lire 100 miliardi sono già stati
  assegnati alle regioni con il piano di riparto per l'anno 1996
  ed altri 100 miliardi sono stati utilizzati per il
  finanziamento degli interventi sulla rottamazione: residuano
  pertanto lire 20 miliardi;
        sui sottoconti intestati alle banche la somma
  complessiva disponibile è pari a circa lire 290 miliardi.
      Da quanto innanzi esposto, discende che il finanziamento
  delle operazioni previste dal presente disegno di legge potrà
  essere assicurato dall'utilizzazione delle disponibilità
  residue esistenti sui citati sottoconti.
      Ovviamente, per motivi tecnico-contabili le predette
  risorse dovranno preventivamente confluire sul conto corrente
  infruttifero n. 23507 intestato al fondo per essere poi
  successivamente da questo prelevate e trasferite sui capitoli
  di spesa relativi alle azioni da finanziare.
      L'utilizzo della complessiva somma di lire 120 miliardi
  non pregiudica gli impegni già assunti dalle regioni in quanto
  da un'analisi dei dati relativi all'ultimo quinquennio è
  emerso che, mediamente, per ciascun anno le regioni hanno
  assunto impegni per circa lire 130 miliardi e pertanto, anche
  tenendo conto della presumibile attività per l'anno in corso,
  sui predetti conti correnti resterebbero disponibili circa
  lire 160 miliardi (290 - 130).
      L'articolo 1, comma 3, prevede l'utilizzazione dello
  stanziamento previsto in tabella B annessa alla legge
  finanziaria per il 1998, al fine di consentire il tempestivo
  finanziamento dei programmi interregionali, delle rate dei
  mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge n. 984 del
  1977 e delle attività del Ministero (antincendio aereo
  boschivo, SIAN, eccetera), con delibera CIPE, previa intesa
  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'importo della spesa è di lire 391 miliardi.
      L'articolo 2, comma 1, prevede l'attribuzione alla RIBS
  Spa delle risorse occorrenti per la contrazione di operazioni
 
                               Pag. 9
 
  finanziarie correlate ad un limite di impegno quindicennale di
  lire 40 miliardi e strumentali alla sua attività in campo
  agro-alimentare nel 1998.  Al relativo onere si provvede
  mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto in tabella B
  annessa alla legge finanziaria, alla voce Ministero per le
  politiche agricole, per quota parte dei limiti di impegno.
      L'articolo 2, comma 3, autorizza la spesa di lire 500
  milioni per consentire i lavori del Comitato nazionale
  italiano per il  Codex Alimentarius,  risolvendo così le
  gravi difficoltà in cui si trova il Comitato, più volte
  lamentate anche dal Ministero degli affari esteri.
      L'attività del Comitato è stata sinora finanziata sui
  capitoli 2040 (spese per le attività del Comitato nazionale
  italiano per il  Codex Alimentarius)  e 2030 (spese per
  missioni in Italia e all'estero, dei componenti del Comitato).
  Occorre pertanto alimentare tali capitoli, che non hanno
  alcuna disponibilità.  A tal fine, considerato che l'Italia
  deve assumere la presidenza di almeno uno dei vari Comitati in
  cui si articola la Commissione del  Codex Alimentarius,
  occorrono, per spese organizzative e di segreteria, circa lire
  100 milioni.  Inoltre, sono previsti quattordici coordinamenti
  Codex  a Bruxelles (per lire 2.500.000 cadauno = 15
  milioni).  Per i venti gruppi di lavoro nazionali, calcolando
  tre riunioni a gruppo per i tre membri, si ha una spesa
  prevista di lire 50 milioni per i biglietti aerei e lire 50
  milioni per diarie.  Infine, per spese di viaggio e soggiorno
  per le sessioni dei Comitati internazionali di Sidney,
  Messico, Londra, L'Aja, Ottawa, Parigi e Washington occorrono
  altri 250 milioni di lire.
      In totale, pertanto, la spesa prevista è di lire 500
  milioni, a cui si fa fronte utilizzando parzialmente
  l'accantonamento di parte corrente della tabella A annessa
  alla legge finanziaria intestato al Ministero per le politiche
  agricole.
      L'articolo 3 non comporta oneri per il bilancio dello
  Stato, mentre l'articolo 4 prevede la copertura finanziaria
  delle previsioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 2,
  comma 3, sopra specificati.
 
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