| L'articolo 1, ai commi 1 e 2, prevede il finanziamento
del piano agrumicolo straordinario e di interventi diretti ad
agevolare l'adeguamento delle aziende di produzione del latte
alla nuova normativa comunitaria.
Per le due citate finalità sono stanziati
complessivamente 120 miliardi di lire, attraverso la
utilizzazione delle disponibilità residue dei conti correnti
infruttiferi intestati alle banche autorizzate ad operare ai
sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949. Tale legge,
modificata dalla successiva legge 27 ottobre 1966, n. 910, dal
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, e dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 642, ha istituito il fondo di
rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura. L'attività del fondo è volta a finanziare
operazioni dirette all'acquisto di macchine agricole, ad
interventi di irrigazione ed alla realizzazione di impianti a
gas al servizio di serre. Tali interventi si realizzano su
tutto il territorio nazionale per il tramite delle regioni che
istruiscono le richieste di prestito e mutuo presentate dagli
operatori agricoli per le finalità sopra esposte.
Si tratta di un fondo di rotazione che si è alimentato
inizialmente con una prima dotazione e con stanziamenti
successivi fino al 1984 per un importo complessivo di lire
734.421 milioni.
Successivamente il fondo si è autoalimentato con i
versamenti effettuati dagli istituti di credito convenzionati
in relazione ai "rientri" derivanti da operazioni di prestito
e mutuo.
In base alla previgente normativa l'attività del
Ministero per le politiche agricole, condotta unitamente al
Ministero del tesoro per gli aspetti contabili di "cassa", ha
avuto lo scopo di coordinare la programmazione delle
disponibilità del fondo da distribuire annualmente alle
regioni.
L'attività del fondo comporta la gestione di due diverse
contabilità. Infatti, presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - direzione generale
del Tesoro - esistono i seguenti conti:
1) un conto corrente infruttifero intestato al fondo
(n. 23507), dove affluiscono i rientri semestrali (rate di
ammortamento e interessi di anticipazione). Su tale conto
vengono prelevate le somme destinate dalle regioni e dalle
province autonome a ciascuna banca in base alle assegnazioni
attribuite con appositi piani di riparto, approvati dalla
Pag. 8
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e formalizzate
con decreto del Ministro per le politiche agricole;
2) sottoconti correnti infruttiferi vincolati intestati
alle banche convenzionate sui quali confluiscono le somme di
cui al numero 1), secondo le indicazioni fornite al Ministero
da ciascuna regione.
Nei sottoconti di cui al numero 2) sono disponibili,
quindi, oltre alle nuove assegnazioni, le giacenze non ancora
o per niente utilizzate dalle banche sulle precedenti
assegnazioni.
Le banche possono operare in più regioni, ma detengono un
solo conto corrente infruttifero nel quale affluiscono le
diverse assegnazioni attribuite negli anni da ciascuna regione
e provincia autonoma.
La disponibilità finanziaria dei citati conti è la
seguente:
sul conto corrente infruttifero n. 23507, lire 220
miliardi circa, di cui lire 100 miliardi sono già stati
assegnati alle regioni con il piano di riparto per l'anno 1996
ed altri 100 miliardi sono stati utilizzati per il
finanziamento degli interventi sulla rottamazione: residuano
pertanto lire 20 miliardi;
sui sottoconti intestati alle banche la somma
complessiva disponibile è pari a circa lire 290 miliardi.
Da quanto innanzi esposto, discende che il finanziamento
delle operazioni previste dal presente disegno di legge potrà
essere assicurato dall'utilizzazione delle disponibilità
residue esistenti sui citati sottoconti.
Ovviamente, per motivi tecnico-contabili le predette
risorse dovranno preventivamente confluire sul conto corrente
infruttifero n. 23507 intestato al fondo per essere poi
successivamente da questo prelevate e trasferite sui capitoli
di spesa relativi alle azioni da finanziare.
L'utilizzo della complessiva somma di lire 120 miliardi
non pregiudica gli impegni già assunti dalle regioni in quanto
da un'analisi dei dati relativi all'ultimo quinquennio è
emerso che, mediamente, per ciascun anno le regioni hanno
assunto impegni per circa lire 130 miliardi e pertanto, anche
tenendo conto della presumibile attività per l'anno in corso,
sui predetti conti correnti resterebbero disponibili circa
lire 160 miliardi (290 - 130).
L'articolo 1, comma 3, prevede l'utilizzazione dello
stanziamento previsto in tabella B annessa alla legge
finanziaria per il 1998, al fine di consentire il tempestivo
finanziamento dei programmi interregionali, delle rate dei
mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge n. 984 del
1977 e delle attività del Ministero (antincendio aereo
boschivo, SIAN, eccetera), con delibera CIPE, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'importo della spesa è di lire 391 miliardi.
L'articolo 2, comma 1, prevede l'attribuzione alla RIBS
Spa delle risorse occorrenti per la contrazione di operazioni
Pag. 9
finanziarie correlate ad un limite di impegno quindicennale di
lire 40 miliardi e strumentali alla sua attività in campo
agro-alimentare nel 1998. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto in tabella B
annessa alla legge finanziaria, alla voce Ministero per le
politiche agricole, per quota parte dei limiti di impegno.
L'articolo 2, comma 3, autorizza la spesa di lire 500
milioni per consentire i lavori del Comitato nazionale
italiano per il Codex Alimentarius, risolvendo così le
gravi difficoltà in cui si trova il Comitato, più volte
lamentate anche dal Ministero degli affari esteri.
L'attività del Comitato è stata sinora finanziata sui
capitoli 2040 (spese per le attività del Comitato nazionale
italiano per il Codex Alimentarius) e 2030 (spese per
missioni in Italia e all'estero, dei componenti del Comitato).
Occorre pertanto alimentare tali capitoli, che non hanno
alcuna disponibilità. A tal fine, considerato che l'Italia
deve assumere la presidenza di almeno uno dei vari Comitati in
cui si articola la Commissione del Codex Alimentarius,
occorrono, per spese organizzative e di segreteria, circa lire
100 milioni. Inoltre, sono previsti quattordici coordinamenti
Codex a Bruxelles (per lire 2.500.000 cadauno = 15
milioni). Per i venti gruppi di lavoro nazionali, calcolando
tre riunioni a gruppo per i tre membri, si ha una spesa
prevista di lire 50 milioni per i biglietti aerei e lire 50
milioni per diarie. Infine, per spese di viaggio e soggiorno
per le sessioni dei Comitati internazionali di Sidney,
Messico, Londra, L'Aja, Ottawa, Parigi e Washington occorrono
altri 250 milioni di lire.
In totale, pertanto, la spesa prevista è di lire 500
milioni, a cui si fa fronte utilizzando parzialmente
l'accantonamento di parte corrente della tabella A annessa
alla legge finanziaria intestato al Ministero per le politiche
agricole.
L'articolo 3 non comporta oneri per il bilancio dello
Stato, mentre l'articolo 4 prevede la copertura finanziaria
delle previsioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 2,
comma 3, sopra specificati.
| |