| (Interventi strutturali urgenti).
1. Per far fronte alla grave crisi di mercato del comparto
agrumicolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per le politiche
agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, presenta al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) per l'approvazione le linee
programmatiche di indirizzo ed intervento per l'agrumicoltura
italiana. Per l'attuazione degli interventi urgenti
strutturali previsti dal documento predetto è autorizzata la
spesa di lire 60 miliardi nel 1998.
2. Per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla
normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature
delle aziende di produzione di latte, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera g), del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, il
Ministro per le politiche agricole, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un programma di interventi finanziari per la
cui attuazione è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel
1998.
3. Per assicurare la continuità degli interventi pubblici
nel settore agricolo e forestale, ad integrazione dello
stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 391
miliardi nel 1998. L'importo suddetto, su proposta del
Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
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province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
destinato dal CIPE per il finanziamento di programmi
interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e dalle
province autonome, per la copertura delle rate dei mutui di
miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in
applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n.
984, scadenti nel 1998, e per le attività realizzate dal
Ministero per le politiche agricole, di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonché per il
finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, emanato in attuazione
dell'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
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