| (Interventi integrativi).
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 23 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, la RIBS Spa è autorizzata ad
acquisire, per l'anno 1998, le occorrenti risorse mediante la
contrazione di operazioni finanziarie nell'importo massimo,
per capitale ed interessi, correlato ad un limite di impegno
quindicennale di lire 40 miliardi per l'anno medesimo.
Ciascuna annualità è trasferita alla RIBS Spa entro il 31
gennaio di ogni anno; per l'anno 1998 si provvede entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a
lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzato
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche
agricole.
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2. Le imprese aggregate per la realizzazione di un
progetto integrato di sviluppo di rilevanza nazionale nel
settore zootecnico, già ammesse al finanziamento ai sensi
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, mantengono
la titolarità e la destinazione del finanziamento agevolato,
compresi i benefìci creditizi relativi ai mutui contratti a
valere sull'articolo 15, comma 16, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, anche nel caso del venir meno dell'originario progetto
integrato, purché portino a termine la propria parte di
progetto.
3. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato
nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al
decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 13
ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi
internazionali, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di
lire 500 milioni.
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