| (Modificazioni alla normativa vigente).
1. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in
materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti,
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
è differita al 30 giugno 1999.
2. L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la
data di cui al comma 1 del presente articolo, accerti la
mancata o la non corretta applicazione del sistema di
autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze
riscotrate, entro un congruo termine prefissato. Il mancato
rispetto di tale prescrizione comporta l'applicazione delle
relative sanzioni, a decorrere dal 1^ luglio 1999, ferma
restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 155 del 1997.
3. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 155, le parole: "all'articolo 3, commi 2 e 3,
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sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3, commi 2, 3 e
5".
4. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il
comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto
dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93,
si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal
regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione, del 13 maggio
1998".
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