| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 1 si fa fronte, nel limite complessivo di lire
120 miliardi, con le disponibilità dei conti correnti
infruttiferi intestati alle banche autorizzate ad operare in
forza delle convezioni stipulate ai sensi della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, dalle stesse
non utilizzate con atti deliberativi. Le somme di cui al
presente comma, individuate di intesa con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, saranno
trasferite sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato
al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica - Tesoreria
centrale.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3
dell'articolo 1, pari a lire 391 miliardi per il 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
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l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche
agricole.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3
dell'articolo 2, pari a lire 500 milioni per l'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche
agricole.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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