| (Gestione).
1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
sentiti i soggetti beneficiari, individua le iniziative di
assistenza da finanziare; predispone il piano di intervento di
massima nell'ambito del quale saranno individuati gli
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specifici progetti; stipula, sulla base del progetto
approvato, apposite convenzioni con i soggetti beneficiari dei
Paesi destinatari dell'assistenza, definendo e concordando con
i medesimi gli interventi da realizzare; controlla il corretto
svolgimento dei relativi progetti e riferisce al Comitato con
frequenza almeno annuale sullo stato di avanzamento.
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