| (Controllo).
1. L'Agenzia nazionale per la protezio-ne dell'ambiente
(ANPA) mantiene i rapporti con le autorità di controllo
nazionali competenti, allo scopo di potenziarne la capacità
operativa, e collabora con esse affinchè gli interventi
previsti dalle iniziative di cui all'articolo 3 rispettino le
procedure autorizzative relative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'ANPA viene
destinata una aliquota delle risorse finanziarie disponibili,
non superiore al 10 per cento, per assistenza tecnica e
fornitura di beni e servizi alle autorità di controllo dei
Paesi dei beneficiari individuati dall'ANPA stessa.
3. L'ANPA è autorizzata, nell'ambito della propria
dotazione di bilancio e dell'organico previsto dal
decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.61, a procedere
all'assunzione di cinque unità di personale a sostegno delle
finalità della presente legge.
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