| Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la
seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che l'articolo 8 sia sostituto dal
seguente:
"ARTICOLO 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 6.000 milioni annui a decorrere dal 1999,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
prevedere, in alternativa al finanziamento disposto dal
provvedimento, la possibilità di utilizzare, mediante apposite
convenzioni, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) allo scopo di sostenere le iniziative di
assistenza tecnica bilaterale oggetto del provvedimento;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
specificare che il Fondo di assistenza per la sicurezza
nucleare, previsto dall'articolo 1, è istituito nell'ambito
del bilancio dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA);
e intendendosi che l'indicazione di spesa di cui
all'articolo 8 costituisce il limite massimo di spesa non
superabile per l'attuazione del provvedimento, che gli oneri
derivanti dal comma 3 dell'articolo 7 saranno interamente a
carico del bilancio dell'ANPA e che gli eventuali oneri
derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di
cui all'articolo 5 saranno coperti a carico dello stanziamento
previsto all'articolo 8.
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