| 1. La tabella A allegata al decreto-legge 1^
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 71, che stabilisce la dotazione
organica del personale del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, è sostituita dalla seguente:
"Tabella A
(prevista dall'articolo 12, comma 2)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Qualifica o categoria Unità
Dirigente generale 8 (*)
Dirigente 52 (**)
9^ categoria 165
8^ categoria 186
7^ categoria 285
6^ categoria 750
5^ categoria 223
4^ categoria 276
3^ categoria 105
2^ categoria -
Totale n. 2.050
(*) Di cui uno di livello B con funzioni di segretario
generale.
(**) Di cui ventisei dirigenti amministrativi e ventisei
dirigenti tecnici.".
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2. I posti in aumento, rispetto alla dotazione organica
di cui alla tabella A prevista dall'articolo 12, comma
2, del decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono
contestualmente portati in riduzione nelle consistenze
organiche del personale dell'Ente poste italiane.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottarsi entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, formulata di intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro e, previa
informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, si procederà, in esito alle risultanze della
verifica dei carichi di lavoro, tenuto conto delle funzioni da
trasferirsi all'autorità di settore, alla ripartizione delle
dotazioni organiche di cui al comma 1 nei profili
professionali occorrenti alle strutture centrali e periferiche
nelle quali è articolato il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
4. Il personale dell'Ente poste italiane che, alla data
del 28 dicembre 1995, prestava servizio in attività attribuite
alla competenza del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni dal decreto-legge 1^ dicembre 1993, n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71, e quello che, alla data medesima, prestava
servizio in posizione di comando presso il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, transita, a domanda da
presentare dagli interessati entro trenta giorni dalla
predetta data, nei ruoli del Ministero stesso, nei limiti
della dotazione organica fissata dal comma 1. Al predetto
personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico
che sarebbe loro spettato ove fossero stati inseriti
nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 aprile 1994.
Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 1^
settembre 1995, prestava servizio in posizione di comando
presso le altre Amministrazioni dello Stato si applicano le
vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I
comandi in atto cessano in ogni caso a far data dalla
trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni
e, comunque, non possono essere rinnovati per un periodo
superiore a due anni dalla data del 28 dicembre 1995.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2, 3
e 4, valutato in lire 25 miliardi e settecento milioni annui a
decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1996, 1997 e
1998, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'avvio del servizio commerciale da parte del
secondo gestore del servizio pubblico radiomobile di
comunicazione con il sistema europeo in tecnica digitale,
denominato GSM.
6. L'Istituto postelegrafonici è autorizzato ad attuare
progetti volti al recupero dell'arretrato delle pensioni
determinatosi in seguito alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, destinando
a tale scopo appositi stanziamenti di bilancio dell'Istituto
postelegrafonici.
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