| 1. Alla fondazione per non vedenti "Ezio Galiano",
costituita con atto pubblico del 7 marzo 1997 e avente sede
nel comune di Catanzaro, è concesso un contributo annuo di
lire un miliardo a carico dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari ad un miliardo di lire, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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