| 1. Le disposizioni recate dalla presente legge si
applicano alle aziende agricole, singole od associate, delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia colpite da
calamità naturali per almeno tre annate agrarie, anche non
consecutive, nel periodo 1987-1997, ed aventi indirizzo
agronomico rivolto a colture mediterranee intensive quali
agrumeti, vigneti di uva da tavola, ortaggi di pieno campo con
due colture annue, oliveti irrigui da olio specializzati e
razionali, di seguito denominate "aziende agricole".
2. Alle aziende agricole sono concessi mutui trentennali
di ripianamento e di consolidamento delle esposizioni
finanziarie derivanti da operazioni di credito agrario e di
acquisto di aziende agricole, nonché da situazioni debitorie
di natura non fiscale verso enti ed organismi pubblici. I
mutui sono assistiti dal Fondo di garanzia (FIEG) di cui alla
legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e
sono concessi al tasso variabile pari al tasso ufficiale di
sconto.
3. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui di
consolidamento di cui al comma 2 è a carico del bilancio dello
Stato; gli stessi mutui sono comprensivi sia delle esposizioni
finanziarie già scadute che del debito residuo in parte
capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione,
con esclusione dei soli interessi moratori.
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