| 1. Le aziende agricole beneficiarie dei mutui di cui
all'articolo 1 sono individuate con delibera regionale o, in
sostituzione, con decreto del Ministro per le politiche
agricole.
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2. La domanda di mutuo è istruita dall'istituto di credito
prescelto dall'azienda agricola; alla stessa deve essere
allegato un piano di ristrutturazione aziendale predisposto e
firmato da un tecnico abilitato, in cui sono previsti
interventi di diversificazione di indirizzo colturale che non
comportino aumenti della capacità produttiva complessiva e
determinino un miglioramento dell'efficienza e della
competitività dell'azienda con possibilità di offrire nuova
occupazione, nonché maggiore tutela dell'ambiente e della
qualità; le spese per gli investimenti relativi ai piani di
ristrutturazione sono coperte totalmente dai mutui
concessi.
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