| 1. I mutui di cui agli articoli 1 e 2 sono concessi anche
in favore di giovani agricoltori, con titolo di coltivatore
diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, di età
inferire a trentacinque anni e che intendono rilevare le
aziende agricole anche se di proprietà di loro familiari.
2. Il prezzo per l'acquisto delle aziende agricole, ai
sensi del comma 1, è stabilito ai sensi delle norme vigenti in
materia di formazione della proprietà contadina.
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