| Onorevoli Colleghi! - E' noto che la materia
dell'adozione, trattata dal titolo VIII del libro I del codice
civile, è stata radicalmente modificata dalla legge 5 giugno
1967, n. 431, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. In
particolare la normativa vigente in materia di adozione fa una
netta distinzione fra adozione dei minori (cosiddetta
"adozione legittimante") ed adozione di maggiorenni. La prima
ha la finalità prevalente di assicurare una sistemazione
familiare ai minori abbandonati, inserendoli in una famiglia
nella quale possano essere mantenuti ed educati. La seconda ha
la finalità principale di consentire alle persone senza figli
una discendenza. Da queste diverse finalità deriva una diversa
regolamentazione dei due istituti, della quale non è questa la
sede per trattare. Qui preme porre in rilievo che l'adozione
speciale (cosiddetta "adozione legittimante") è consentita
(articolo 8 della legge n. 184 del 1983) nei confronti di
minori che siano stati dichiarati adottabili e cioè che si
trovino in "situazione di abbandono perché privi di assistenza
materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti
a provvedervi". Di qui la necessità di inserimento del minore
in una famiglia, nella quale vi siano le figure del padre e
della madre, la cui opera di educazione è indispensabile per
la crescita fisico-psichica del minore.
Dalle considerazioni appena svolte emerge il nodo da
sciogliere, cioè se è possibile dedurre de iure condito
e in via di principio la possibilità da parte della persona
singola di adottare un minore. A ben vedere - e qui il
discorso diventa particolarmente arduo - il legislatore ha già
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previsto l'istituto dell'adozione da parte del singolo e ne ha
delimitato i contorni in maniera dettagliata: da un lato, con
l'articolo 25, commi quarto e quinto, della legge n. 184, del
1983, secondo cui è data la possibilità sia al coniuge
separato - se la separazione tra i coniugi affidatari
interviene nel corso dell'affidamento preadottivo - sia al
vedovo o al coniuge dell'incapace di procedere, comunque,
all'adozione "nell'esclusivo interesse del minore";
dall'altro, con l'articolo 44 della stessa legge n. 184 del
1983 allorquando o l'adottando sia orfano di padre e di madre
e sia unito all'adottante da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla
perdita dei genitori, oppure vi sia la constatata
impossibilità di affidamento preadottivo. Tali disposizioni,
per altro, configurerebbero tipiche ipotesi eccezionali e, in
quanto tali, non sarebbero di conseguenza suscettibili di
applicazione analogica.
La questione riguardante l'affidabilità di minori da parte
del single è stata molto dibattuta alcuni anni or sono,
arrivando alla ribalta della cronaca per la particolare
notorietà della persona che chiedeva la legittimazione ad
adottare. In tale occasione, preso in esame l'articolo 6 della
Convenzione di Strasburgo che consente l'adozione del minore
da parte del singolo, la Suprema Corte ebbe modo di affermare
come tale articolo avesse come destinatari immediati i
legislatori nazionali dei singoli Stati aderenti e non i
privati cittadini, per cui le disposizioni in essa contenute
non erano immediatamente applicabili nell'ordinamento
italiano, non potendo essere derogati dal legislatore
nazionale solo i criteri da essa enunciati. In tale occasione
la Corte giungeva alla conclusione che solo il legislatore
nazionale, recependo la direttiva, avrebbe avuto facoltà di
ampliare l'ambito di applicabilità dell'adozione di un minore
da parte di un solo adottante.
Fino ad oggi quindi, de iure condito, non sembra
ritenersi ammessa in linea di principio adozione da parte del
singolo. Questo limite del nostro ordinamento è direttamente
ricollegabile all'archetipo della famiglia attuale che si
fonda sull'idea del "luogo di affetti", come sede di ricerca
di gratificazioni affettive ed emotive, funzione
costituzionalmente affermata della famiglia quale "società
naturale fondata sul matrimonio". La legge n. 184 del 1983 -
come formulata oggi - ritiene necessaria la contemporanea
presenza delle due figure genitoriali, materna e paterna, per
la corretta strutturazione del carattere e per la crescita del
minore. La ratio della legge n. 184 del 1983 è quella
del favor minoris, dal momento che l'istituto
dell'adozione risponde alla precisa esigenza di consentire al
minore di trovare una famiglia. Si reputa che tale soluzione
corrisponda, meglio di ogni altra, all'interesse del minore a
recuperare quell'assistenza affettiva che il rapporto
familiare può dargli integralmente e che incide sulla
formazione della sua personalità.
L'adozione legittimante evidenzia l'esigenza di assicurare
al minore quella stabilità e quella cura che la famiglia di
origine non può o non vuole dargli. Se lo spirito che sta alla
base dell'istituto dell'adozione è "l'interesse esclusivo del
minore", la previsione formulata in favore della sola coppia
della capacità di adottare è troppo restrittiva, appare
opportuno che l'adozione possa essere consentita anche a
persone singole. Tale possibilità, anche se rigorosamente
limitata in funzione dell'interesse del minore, permette di
allargare la rosa dei soggetti tra i quali lo Stato può
scegliere per offrire al minore la migliore cura possibile.
Negli ultimi anni si è assistito ad una forte evoluzione
del concetto di famiglia. Oggi, infatti, con tale termine
viene indicato il "luogo degli affetti", cioè la sede in cui
il minore vive una vita serena e felice. Ora tale luogo degli
affetti può comprendere, nella sua ampia accezione, la
famiglia come entità composta anche da un solo soggetto,
accanto a quella naturale fondata sul matrimonio in base
all'articolo 29 della Costituzione. Accanto al concetto di
famiglia "naturale", si è venuta a creare una nuova famiglia
"legale", che è distinta rispetto a quella naturale, ma si
muove su un piano ad essa parallelo. Pertanto il contrasto con
i princìpi costituzionali è più apparente che reale. Se la
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Carta costituzionale esprime dei princìpi fondamentali, il cui
significato muta nel tempo con l'evolversi dei valori
"etico-sociali" che sono alla base di una società in un certo
momento storico, si deve riconoscere che oggi, accanto alla
famiglia naturale, si è andato affermando il concetto di
famiglia "legale", comprensivo di tanti modelli di famiglia,
tra cui anche quella composta da un solo soggetto, la quale è
in grado di offrire al minore quella "stabilità" che sta alla
base dell'adozione legittimante. A sostegno di questa tesi, va
precisato che - come già sopra ricordato - la normativa
sull'adozione presenta deroghe al concetto di famiglia,
permettendo in ipotesi specifiche al singolo di poter
adottare. Sono situazioni esclusivamente personali del minore
che, o perché handicappato, o perché presenta problemi
caratteriali, o perché già adolescente non viene accettato
dalle famiglie che richiedono l'adozione. Come si può
permettere, allora, l'adozione del singolo, di una persona con
gravi difficoltà, la quale, più di ogni altra, ha bisogno di
assistenza, che sicuramente potrebbe dare in modo migliore una
coppia?
A sostegno della tesi favorevole abbiamo quindi reputato
opportuno presentare la presente proposta di legge di modifica
ed integrazione della legge n. 184 del 1983, in cui è prevista
la possibilità di adozione, oltre alla coppia, anche al
singolo che abbia compiuto trent'anni di età, quando ricorrono
essenziali circostanze favorevoli e risulta al tribunale per i
minorenni la particolare idoneità del richiedente
all'educazione, all'istruzione, oltre che alla sua capacità di
mantenimento. Il tribunale può individuare anche il singolo
soggetto migliore in astratto di tante coppie e comunque
idoneo ad allevare un figlio.
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