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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59910
DDL4993-0002
Progetto di legge Camera n. 4993 - testo presentato - (DDL13-4993)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C4993. TESTIPDL
...C4993.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4993 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - E' noto che la materia
  dell'adozione, trattata dal titolo VIII del libro I del codice
  civile, è stata radicalmente modificata dalla legge 5 giugno
  1967, n. 431, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.  In
  particolare la normativa vigente in materia di adozione fa una
  netta distinzione fra adozione dei minori (cosiddetta
  "adozione legittimante") ed adozione di maggiorenni.  La prima
  ha la finalità prevalente di assicurare una sistemazione
  familiare ai minori abbandonati, inserendoli in una famiglia
  nella quale possano essere mantenuti ed educati.  La seconda ha
  la finalità principale di consentire alle persone senza figli
  una discendenza.  Da queste diverse finalità deriva una diversa
  regolamentazione dei due istituti, della quale non è questa la
  sede per trattare.  Qui preme porre in rilievo che l'adozione
  speciale (cosiddetta "adozione legittimante") è consentita
  (articolo 8 della legge n. 184 del 1983) nei confronti di
  minori che siano stati dichiarati adottabili e cioè che si
  trovino in "situazione di abbandono perché privi di assistenza
  materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti
  a provvedervi".  Di qui la necessità di inserimento del minore
  in una famiglia, nella quale vi siano le figure del padre e
  della madre, la cui opera di educazione è indispensabile per
  la crescita fisico-psichica del minore.
     Dalle considerazioni appena svolte emerge il nodo da
  sciogliere, cioè se è possibile dedurre  de iure condito
  e in via di principio la possibilità da parte della persona
  singola di adottare un minore.  A ben vedere - e qui il
  discorso diventa particolarmente arduo - il legislatore ha già
 
                               Pag. 2
 
  previsto l'istituto dell'adozione da parte del singolo e ne ha
  delimitato i contorni in maniera dettagliata: da un lato, con
  l'articolo 25, commi quarto e quinto, della legge n. 184, del
  1983, secondo cui è data la possibilità sia al coniuge
  separato - se la separazione tra i coniugi affidatari
  interviene nel corso dell'affidamento preadottivo - sia al
  vedovo o al coniuge dell'incapace di procedere, comunque,
  all'adozione "nell'esclusivo interesse del minore";
  dall'altro, con l'articolo 44 della stessa legge n. 184 del
  1983 allorquando o l'adottando sia orfano di padre e di madre
  e sia unito all'adottante da vincolo di parentela fino al
  sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla
  perdita dei genitori, oppure vi sia la constatata
  impossibilità di affidamento preadottivo.  Tali disposizioni,
  per altro, configurerebbero tipiche ipotesi eccezionali e, in
  quanto tali, non sarebbero di conseguenza suscettibili di
  applicazione analogica.
     La questione riguardante l'affidabilità di minori da parte
  del  single  è stata molto dibattuta alcuni anni or sono,
  arrivando alla ribalta della cronaca per la particolare
  notorietà della persona che chiedeva la legittimazione ad
  adottare.  In tale occasione, preso in esame l'articolo 6 della
  Convenzione di Strasburgo che consente l'adozione del minore
  da parte del singolo, la Suprema Corte ebbe modo di affermare
  come tale articolo avesse come destinatari immediati i
  legislatori nazionali dei singoli Stati aderenti e non i
  privati cittadini, per cui le disposizioni in essa contenute
  non erano immediatamente applicabili nell'ordinamento
  italiano, non potendo essere derogati dal legislatore
  nazionale solo i criteri da essa enunciati.  In tale occasione
  la Corte giungeva alla conclusione che solo il legislatore
  nazionale, recependo la direttiva, avrebbe avuto facoltà di
  ampliare l'ambito di applicabilità dell'adozione di un minore
  da parte di un solo adottante.
     Fino ad oggi quindi,  de iure condito,  non sembra
  ritenersi ammessa in linea di principio adozione da parte del
  singolo.  Questo limite del nostro ordinamento è direttamente
  ricollegabile all'archetipo della famiglia attuale che si
  fonda sull'idea del "luogo di affetti", come sede di ricerca
  di gratificazioni affettive ed emotive, funzione
  costituzionalmente affermata della famiglia quale "società
  naturale fondata sul matrimonio".  La legge n. 184 del 1983 -
  come formulata oggi - ritiene necessaria la contemporanea
  presenza delle due figure genitoriali, materna e paterna, per
  la corretta strutturazione del carattere e per la crescita del
  minore.  La  ratio  della legge n. 184 del 1983 è quella
  del  favor minoris,  dal momento che l'istituto
  dell'adozione risponde alla precisa esigenza di consentire al
  minore di trovare una famiglia.  Si reputa che tale soluzione
  corrisponda, meglio di ogni altra, all'interesse del minore a
  recuperare quell'assistenza affettiva che il rapporto
  familiare può dargli integralmente e che incide sulla
  formazione della sua personalità.
     L'adozione legittimante evidenzia l'esigenza di assicurare
  al minore quella stabilità e quella cura che la famiglia di
  origine non può o non vuole dargli.  Se lo spirito che sta alla
  base dell'istituto dell'adozione è "l'interesse esclusivo del
  minore", la previsione formulata in favore della sola coppia
  della capacità di adottare è troppo restrittiva, appare
  opportuno che l'adozione possa essere consentita anche a
  persone singole.  Tale possibilità, anche se rigorosamente
  limitata in funzione dell'interesse del minore, permette di
  allargare la rosa dei soggetti tra i quali lo Stato può
  scegliere per offrire al minore la migliore cura possibile.
     Negli ultimi anni si è assistito ad una forte evoluzione
  del concetto di famiglia.  Oggi, infatti, con tale termine
  viene indicato il "luogo degli affetti", cioè la sede in cui
  il minore vive una vita serena e felice.  Ora tale luogo degli
  affetti può comprendere, nella sua ampia accezione, la
  famiglia come entità composta anche da un solo soggetto,
  accanto a quella naturale fondata sul matrimonio in base
  all'articolo 29 della Costituzione.  Accanto al concetto di
  famiglia "naturale", si è venuta a creare una nuova famiglia
  "legale", che è distinta rispetto a quella naturale, ma si
  muove su un piano ad essa parallelo.  Pertanto il contrasto con
  i princìpi costituzionali è più apparente che reale.  Se la
 
                               Pag. 3
 
  Carta costituzionale esprime dei princìpi fondamentali, il cui
  significato muta nel tempo con l'evolversi dei valori
  "etico-sociali" che sono alla base di una società in un certo
  momento storico, si deve riconoscere che oggi, accanto alla
  famiglia naturale, si è andato affermando il concetto di
  famiglia "legale", comprensivo di tanti modelli di famiglia,
  tra cui anche quella composta da un solo soggetto, la quale è
  in grado di offrire al minore quella "stabilità" che sta alla
  base dell'adozione legittimante.  A sostegno di questa tesi, va
  precisato che - come già sopra ricordato - la normativa
  sull'adozione presenta deroghe al concetto di famiglia,
  permettendo in ipotesi specifiche al singolo di poter
  adottare.  Sono situazioni esclusivamente personali del minore
  che, o perché handicappato, o perché presenta problemi
  caratteriali, o perché già adolescente non viene accettato
  dalle famiglie che richiedono l'adozione.  Come si può
  permettere, allora, l'adozione del singolo, di una persona con
  gravi difficoltà, la quale, più di ogni altra, ha bisogno di
  assistenza, che sicuramente potrebbe dare in modo migliore una
  coppia?
     A sostegno della tesi favorevole abbiamo quindi reputato
  opportuno presentare la presente proposta di legge di modifica
  ed integrazione della legge n. 184 del 1983, in cui è prevista
  la possibilità di adozione, oltre alla coppia, anche al
  singolo che abbia compiuto trent'anni di età, quando ricorrono
  essenziali circostanze favorevoli e risulta al tribunale per i
  minorenni la particolare idoneità del richiedente
  all'educazione, all'istruzione, oltre che alla sua capacità di
  mantenimento.  Il tribunale può individuare anche il singolo
  soggetto migliore in astratto di tante coppie e comunque
  idoneo ad allevare un figlio.
 
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