| 1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Nell'interesse del minore l'adozione, inoltre, è
consentita anche a persone non coniugate o separate, che
abbiano compiuto i trenta anni, quando ricorrano essenziali
circostanze favorevoli e risulti al tribunale la particolare
idoneità del richiedente all'educazione e all'istruzione oltre
che la sua adeguata capacità di mantenimento";
b) il terzo comma dell'articolo 6 della legge 4
maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:
"Sono consentite ai soggetti di cui al secondo comma più
adozioni anche con atti successivi".
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