| 1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, primo periodo, le parole: "i
coniugi adottanti" sono sostituite dalle seguenti: "gli
adottanti o l'adottante", e al secondo periodo, le parole:
"della coppia prescelta" sono sostituite dalle seguenti:
"degli adottanti o dell'adottante";
b) al secondo comma, la parola: "coniugi" è
sostituita dalla seguente: "persone", e le parole : "legittimi
o legittimati" sono soppresse;
c) al sesto comma, le parole : "ai coniugi
adottanti" sono sostituite dalle seguenti: "agli adottanti o
all'adottante".
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