| 1. All'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "I coniugi i quali",
sono sostituite dalle seguenti: "Le persone che";
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b) al secondo comma, secondo periodo, la parola:
"coniugi" è soppressa.
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