Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59919
DDL4994-0002
Progetto di legge Camera n. 4994 - testo presentato - (DDL13-4994)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C4994. TESTIPDL
...C4994.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4994 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Con circolari, l'istituto della
  Banca d'Italia ha comunicato alle banche disposizioni
  concernenti gli istituti che svolgono attività di raccolta del
  risparmio e di erogazione di finanziamenti; in base a quanto
  disposto dalla Banca d'Italia gli istituti di risparmio e di
  finanziamento diversi dalle banche devono procedere alla
  dismissione della raccolta entro il 31 dicembre 1998.
     La Banca d'Italia denuncia l'attività illegittima di
  questi istituti dichiarando che gli stessi raccolgono il
  risparmio ed esercitano il credito in violazione delle
  disposizioni dettate dagli articoli 10, 11 e 131 del testo
  unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato
  con decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, che
  riserva, tutelando penalmente, tali attività a favore delle
  banche.
     In questa realtà non bancaria di deposito e prestito la
  Banca d'Italia ha dovuto prendere in considerazione il
  fenomeno tipicamente veneto delle casse peote, per le quali si
  deve fare riferimento in via estensiva alle disposizioni
  transitorie dettate dalle istruzioni di vigilanza - capitolo
  LX, sezione VI - per le società cooperative che svolgono
  attività finanziaria in presenza del divieto di raccogliere
  risparmio presso soci.
     Una maggiore attenzione della Banca d'Italia per le casse
  peote si è avuta dopo che questi istituti, che si ricorda non
  sono soggetti ad alcuna forma di controllo e sono esenti da
  quegli strumenti di tutela dei depositanti previsti per le
  banche autorizzate, sono stati oggetto di vicende giudiziarie
  legate ad irregolarità nella gestione dei depositi da parte di
 
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  un associato, a danno degli altri associati.  L'azione della
  Banca d'Italia verso le casse peote si è quindi esplicitata
  nella richiesta di collaborazione delle banche operanti nel
  Veneto, le quali, qualora intrattengano rapporti di conto
  corrente comunque facenti capo a casse della specie,
  provvederanno a:
         a)  rappresentare ai responsabili delle medesime le
  considerazioni svolte e quindi la necessità di avviare la
  dismissione di ogni attività in contrasto con il menzionato
  quadro normativo;
         b)  comunque estinguere i depositi già in essere,
  non accettandone di ulteriori.  Le banche medesime dovrebbero
  altresì valutare la possibilità di individuare forme di
  operatività a tassi convenzionati da praticare ai singoli soci
  delle "peota", evitando, comunque, di aprire nuovi conti
  correnti intestati a casse peota o comunque riconducibili a
  tali organismi.  Le banche di credito cooperativo (BCC)
  dovranno in particolare esaminare la possibilità di rivolgere
  ai "soci" delle peota un invito ad entrare nella compagine
  delle banche medesime.
     L'interesse della Banca d'Italia verso le casse peote può
  essere quindi dovuto:
       1) alla presenza sul territorio di un sistema di
  deposito e prestito simile ad una banca ma non
  regolamentato;
       2) ad un sistema di deposito e prestito non controllato
  dalla Banca d'Italia;
       3) alla consistenza del deposito di alcune casse
  peote;
       4) alla necessità di tutelare il risparmiatore contro
  ammanchi di cassa o fenomeni di usura.
     Le casse peote sono al momento un deposito presso una
  banca e questo deposito può essere utilizzato per
  finanziamenti a favore di questo o quell'associato che ne fa
  richiesta a un tasso d'interesse non noto alle banche.
     Le casse peote operanti da tempo immemorabile nel
  territorio della regione Veneto, frutto della cultura dei
  veneti basata su valori quali il risparmio, l'oculatezza nelle
  spese, e non da ultimo, la solidarietà sociale, si sono
  radicate con il tempo anche nei centri minori sostituendosi
  all'attività delle grosse istituzioni finanziarie interessate
  a ben altri capitali.
     Queste libere associazioni sono servite a finalizzare in
  maniera mirabile il tipico risparmio delle genti venete,
  passato dal tipico  soto el pajon  ad una forma più
  evoluta indirizzata a soddisfare esigenze sociali.
     La cassa peota è stata ed è tuttora per la gente veneta un
  preciso punto di riferimento nell'economia della comunità
  locali, basata sulla conoscenza diretta e personale dei soci e
  delle persone che ricorrono ad essa, patrimonio esclusivo ed
  indissolubile della cultura veneta imperniata su consuetudini
  secolari ovvero su regole non scritte accettate e condivise da
  tutti.  Ora questo patrimonio di civiltà e cultura rischia di
  essere spazzato via da norme emanate in modo frettoloso e
  dettate più dall'emergenza di arginare pochi fenomeni illeciti
  che nulla hanno in comune con le casse peote, più che su una
  conoscenza della realtà locale dove operano migliaia di
  associazioni pulite con scopi altamente meritori.
     La presente proposta di legge intende essere strumento di
  garanzia e tutela dell'attività secolare svolta dalle
  associazioni in questione, non vuole di certo limitare
  l'azione delle stesse con dettami rigidi, sanzionatori e
  repressivi; in sostanza si è cercato di tradurre tutte quelle
  consuetudini ed esperienze maturate dalla nostra tradizione
  popolare in norma scritta.
     Passando all'illustrazione dell'articolato si può notare
  immediatamente che esso è estremamente breve, essendo
  costituito da pochi articoli che enunciano semplici ma chiari
  princìpi.
     L'articolo 1 enuncia le finalità della legge definendo la
  cassa peota.
     L'articolo 2 abbozza la forma giuridica più consona a
  questo tipo di associazioni  no profit.
 
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     L'articolo 3 definisce l'istituzione dell'osservatorio
  regionale sulle casse peote a cui è demandato il controllo
  sull'attività di gestione delle stesse, nonché la funzione
  propositiva in materia di modifiche del codice di
  autoregolamentazione.
     L'articolo 4 istituisce un fondo di solidarietà, presso un
  ente bancario o assicurativo, a sostegno di tutte quelle
  associazioni che potrebbero trovarsi in grave difficoltà per
  cause esterne e indipendenti dalla loro gestione.
     L'articolo 5 definisce le competenze della giunta
  regionale che deve stabilire, con propria deliberazione, le
  modalità per l'iscrizione al registro regionale delle casse
  peote e lo schema contrattuale di convenzione per l'adesione
  al fondo di solidarietà di cui all'articolo 4.
     Gli articoli dell'allegato A annesso alla legge recano
  disposizioni in materia di regolamentazione delle casse e
  forniscono puntuali ed essenziali norme in merito ad una
  corretta gestione della raccolta del risparmio, lasciando nel
  contempo alle casse peote la tradizionale autonomia.  Al fine
  di uniformare la "veste" giuridica di tutte le associazioni
  esistenti sul territorio è stabilito, inoltre, che ogni cassa
  peota faccia proprie tali disposizioni adottandole come
  statuto.
     Siamo convinti che la presente proposta di legge possa
  essere la soluzione idonea a scongiurare la soppressione di
  questi enti che tanto hanno contribuito alla prosperità
  dell'economia veneta, vissuti di buon senso e saggezza e che
  adesso rischiano di sparire per sempre.
 
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