| Onorevoli Colleghi! - Con circolari, l'istituto della
Banca d'Italia ha comunicato alle banche disposizioni
concernenti gli istituti che svolgono attività di raccolta del
risparmio e di erogazione di finanziamenti; in base a quanto
disposto dalla Banca d'Italia gli istituti di risparmio e di
finanziamento diversi dalle banche devono procedere alla
dismissione della raccolta entro il 31 dicembre 1998.
La Banca d'Italia denuncia l'attività illegittima di
questi istituti dichiarando che gli stessi raccolgono il
risparmio ed esercitano il credito in violazione delle
disposizioni dettate dagli articoli 10, 11 e 131 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato
con decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, che
riserva, tutelando penalmente, tali attività a favore delle
banche.
In questa realtà non bancaria di deposito e prestito la
Banca d'Italia ha dovuto prendere in considerazione il
fenomeno tipicamente veneto delle casse peote, per le quali si
deve fare riferimento in via estensiva alle disposizioni
transitorie dettate dalle istruzioni di vigilanza - capitolo
LX, sezione VI - per le società cooperative che svolgono
attività finanziaria in presenza del divieto di raccogliere
risparmio presso soci.
Una maggiore attenzione della Banca d'Italia per le casse
peote si è avuta dopo che questi istituti, che si ricorda non
sono soggetti ad alcuna forma di controllo e sono esenti da
quegli strumenti di tutela dei depositanti previsti per le
banche autorizzate, sono stati oggetto di vicende giudiziarie
legate ad irregolarità nella gestione dei depositi da parte di
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un associato, a danno degli altri associati. L'azione della
Banca d'Italia verso le casse peote si è quindi esplicitata
nella richiesta di collaborazione delle banche operanti nel
Veneto, le quali, qualora intrattengano rapporti di conto
corrente comunque facenti capo a casse della specie,
provvederanno a:
a) rappresentare ai responsabili delle medesime le
considerazioni svolte e quindi la necessità di avviare la
dismissione di ogni attività in contrasto con il menzionato
quadro normativo;
b) comunque estinguere i depositi già in essere,
non accettandone di ulteriori. Le banche medesime dovrebbero
altresì valutare la possibilità di individuare forme di
operatività a tassi convenzionati da praticare ai singoli soci
delle "peota", evitando, comunque, di aprire nuovi conti
correnti intestati a casse peota o comunque riconducibili a
tali organismi. Le banche di credito cooperativo (BCC)
dovranno in particolare esaminare la possibilità di rivolgere
ai "soci" delle peota un invito ad entrare nella compagine
delle banche medesime.
L'interesse della Banca d'Italia verso le casse peote può
essere quindi dovuto:
1) alla presenza sul territorio di un sistema di
deposito e prestito simile ad una banca ma non
regolamentato;
2) ad un sistema di deposito e prestito non controllato
dalla Banca d'Italia;
3) alla consistenza del deposito di alcune casse
peote;
4) alla necessità di tutelare il risparmiatore contro
ammanchi di cassa o fenomeni di usura.
Le casse peote sono al momento un deposito presso una
banca e questo deposito può essere utilizzato per
finanziamenti a favore di questo o quell'associato che ne fa
richiesta a un tasso d'interesse non noto alle banche.
Le casse peote operanti da tempo immemorabile nel
territorio della regione Veneto, frutto della cultura dei
veneti basata su valori quali il risparmio, l'oculatezza nelle
spese, e non da ultimo, la solidarietà sociale, si sono
radicate con il tempo anche nei centri minori sostituendosi
all'attività delle grosse istituzioni finanziarie interessate
a ben altri capitali.
Queste libere associazioni sono servite a finalizzare in
maniera mirabile il tipico risparmio delle genti venete,
passato dal tipico soto el pajon ad una forma più
evoluta indirizzata a soddisfare esigenze sociali.
La cassa peota è stata ed è tuttora per la gente veneta un
preciso punto di riferimento nell'economia della comunità
locali, basata sulla conoscenza diretta e personale dei soci e
delle persone che ricorrono ad essa, patrimonio esclusivo ed
indissolubile della cultura veneta imperniata su consuetudini
secolari ovvero su regole non scritte accettate e condivise da
tutti. Ora questo patrimonio di civiltà e cultura rischia di
essere spazzato via da norme emanate in modo frettoloso e
dettate più dall'emergenza di arginare pochi fenomeni illeciti
che nulla hanno in comune con le casse peote, più che su una
conoscenza della realtà locale dove operano migliaia di
associazioni pulite con scopi altamente meritori.
La presente proposta di legge intende essere strumento di
garanzia e tutela dell'attività secolare svolta dalle
associazioni in questione, non vuole di certo limitare
l'azione delle stesse con dettami rigidi, sanzionatori e
repressivi; in sostanza si è cercato di tradurre tutte quelle
consuetudini ed esperienze maturate dalla nostra tradizione
popolare in norma scritta.
Passando all'illustrazione dell'articolato si può notare
immediatamente che esso è estremamente breve, essendo
costituito da pochi articoli che enunciano semplici ma chiari
princìpi.
L'articolo 1 enuncia le finalità della legge definendo la
cassa peota.
L'articolo 2 abbozza la forma giuridica più consona a
questo tipo di associazioni no profit.
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L'articolo 3 definisce l'istituzione dell'osservatorio
regionale sulle casse peote a cui è demandato il controllo
sull'attività di gestione delle stesse, nonché la funzione
propositiva in materia di modifiche del codice di
autoregolamentazione.
L'articolo 4 istituisce un fondo di solidarietà, presso un
ente bancario o assicurativo, a sostegno di tutte quelle
associazioni che potrebbero trovarsi in grave difficoltà per
cause esterne e indipendenti dalla loro gestione.
L'articolo 5 definisce le competenze della giunta
regionale che deve stabilire, con propria deliberazione, le
modalità per l'iscrizione al registro regionale delle casse
peote e lo schema contrattuale di convenzione per l'adesione
al fondo di solidarietà di cui all'articolo 4.
Gli articoli dell'allegato A annesso alla legge recano
disposizioni in materia di regolamentazione delle casse e
forniscono puntuali ed essenziali norme in merito ad una
corretta gestione della raccolta del risparmio, lasciando nel
contempo alle casse peote la tradizionale autonomia. Al fine
di uniformare la "veste" giuridica di tutte le associazioni
esistenti sul territorio è stabilito, inoltre, che ogni cassa
peota faccia proprie tali disposizioni adottandole come
statuto.
Siamo convinti che la presente proposta di legge possa
essere la soluzione idonea a scongiurare la soppressione di
questi enti che tanto hanno contribuito alla prosperità
dell'economia veneta, vissuti di buon senso e saggezza e che
adesso rischiano di sparire per sempre.
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