| (Finalità e definizione).
1. La presente legge ha come obiettivi:
a) tutelare la tradizionale forma di risparmio
effettuata dalle associazioni di fatto denominate "casse
peote";
b) regolamentare l'attività delle "casse peote" di
cui alla lettera a), valorizzando nel contempo il loro
ruolo di libere associazioni di solidarietà quali esse sono da
secoli ed assicurare gli associati da eventuali rischi
connessi alla gestione non controllata o impropria dei fondi
raccolti.
2. E' "cassa peota" un'associazione organizzata secondo
consuetudine e senza fine di lucro, di antica data o di
recente costituzione, radicata nella cultura del territorio
ove raccoglie il piccolo risparmio spontaneo dei propri
associati concedendo modesti prestiti per fini sociali e
solidaristici.
3. Ogni "cassa peota" deve dotarsi di uno statuto al fine
di escludere tassativamente ogni forma speculativa di impiego
delle somme raccolte e di promuovere il mutuo soccorso
all'interno delle circoscritte comunità locali dove opera,
anche come strumento deterrente per il fenomeno dell'usura.
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