| (Forma giuridica).
1. Le "casse peote" possono costituirsi come associazioni
secondo le norme del codice civile e devono recepire nei
propri statuti lo schema di codice di autoregolamentazione
contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.
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2. Tra le finalità delle "casse peote" di cui all'articolo
1 è esclusa in ogni caso quella di lucro.
3. Le associazioni oggetto della presente legge devono
essere iscritte nel registro regionale delle casse peote, che
è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso la giunta regionale.
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