| (Osservatorio regionale).
1. E' istituito un osservatorio presso la regione Veneto
con funzioni di sorveglianza sull'attività di gestione delle
"casse peote", composto da sei membri di cui tre nominati
dalle associazioni stesse e tre nominati dagli istituti di
credito operanti nella regione.
2. L'osservatorio regionale riferisce periodicamente alla
giunta regionale del Veneto in merito ai controlli effettuati
sull'attività delle associazioni di cui al comma 1, proponendo
alla stessa eventuali azioni sanzionatorie per la mancata
osservanza del codice di autoregolamentazione.
3. L'osservatorio tiene aggiornato il registro regionale
delle casse peote, di cui all'articolo 2, comma 3, provvedendo
alla pubblicità dello stesso sul Bollettino ufficiale della
regione.
4. L'osservatorio regionale può proporre alla giunta
regionale del Veneto le modifiche da apportare al codice di
autoregolamentazione di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, ove ne rilevi l'esigenza.
5. Ai membri dell'osservatorio regionale non viene
corrisposto alcun gettone di presenza, ma il solo rimborso
spese.
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