| (Fondo di solidarietà).
1. E' istituito un fondo di solidarietà gestito da un ente
assicurativo o bancario, a carico delle "casse peote" operanti
nel territorio regionale, ai sensi della presente legge, al
Pag. 6
fine di tutelare i soci nei casi di difficoltà accertate
dall'osservatorio regionale di cui all'articolo 3.
| |