| (Competenze della giunta regionale).
1. La giunta regionale, con propria deliberazione, sentito
l'osservatorio regionale di cui all'articolo 3, definisce le
modalità di iscrizione al registro regionale delle casse peote
di cui all'articolo 2, comma 3, nonché lo schema contrattuale
e i termini minimi della convenzione per l'adesione al fondo
di solidarietà di cui all'articolo 4.
| |