| CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Articolo 1.
1. L'attività delle "casse peote" si esplica
principalmente con la raccolta dei risparmi dei propri soci,
il numero dei quali non può essere superiore a trecento unità
per singola associazione.
2. Alla fine di ogni anno solare ai soci, tenuto conto
dell'ammontare del risparmio versato in cassa, è corrisposto
un eventuale interesse pari alle risultanze nette della
gestione regolarmente approvata dall'assemblea degli
associati.
Articolo 2.
1. I risparmi di cui all'articolo 1, comma 1, possono
essere reimpiegati attraverso la concessione di prestiti in
favore di sole persone fisiche residenti nella stessa comunità
in cui opera la "cassa peota", che dimostrino un effettivo
bisogno per sé, per la propria famiglia o per l'attività
svolta.
2. I prestiti di cui al comma 1 sono concessi per le
seguenti necessità:
a) cure mediche e sanitarie del richiedente e
dei suoi familiari;
b) acquisto, ristrutturazione ed adeguamento
dell'abitazione di residenza;
c) spese educativo-scolastiche del richiedente e
dei suoi familiari;
d) inizio o sostegno di attività lavorativa
autonoma, artigianale o commerciale.
3. Altre specifiche necessità, diverse da quelle indicate
al comma 2, sono valutate all'occorrenza con rigore dal
consiglio direttivo della "cassa peota".
Articolo 3.
1. L'attività sociale delle "casse peote" ha inizio il 1^
gennaio di ogni anno e si conclude il 31 dicembre successivo
con la chiusura delle partite contabili.
2. Entro il 31 gennaio successivo alla chiusura contabile
devono essere redatti i bilanci sociali di consuntivo con
l'indicazione del volume dei risparmi raccolti, dei prestiti
concessi e degli interessi maturati.
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3. I bilanci sono approvati entro il 28 febbraio di ogni
anno dall'assemblea ordinaria dei soci su conforme parere del
collegio sindacale della "cassa peota", pena la messa in
liquidazione della stessa.
Articolo 4.
1. La "cassa peota" per la tenuta dei conti relativi alla
raccolta dei risparmi e alla concessione dei prestiti, di cui
all'articolo 2, si avvale necessariamente dell'appoggio di un
istituto di credito operante nella comunità locale ed
individuato dal consiglio direttivo, al quale sono comunicate,
oltre alle generalità di tutti i membri del consiglio
direttivo stesso, quelle relative ai beneficiari dei
prestiti.
2. L'istituto, di cui al comma 1, invia il bilancio
annuale della "cassa peota", entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, all'osservatorio regionale, nonché informa lo
stesso su ogni variazione o modifica associativa della cassa
in questione.
Articolo 5.
1. Gli organi sociali della "cassa peota" sono il
presidente, il consiglio direttivo, il tesoriere e il collegio
sindacale.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e
rappresenta la "cassa peota" in tutti i suoi rapporti esterni,
sottoscrive il bilancio assieme al tesoriere, convoca
l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; presiede il
consiglio direttivo che convoca ogni qualvolta ve ne sia la
necessità.
3. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre
consiglieri fino un massimo di cinque; redige il bilancio ed
applica le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci,
nonché decide in merito alle questioni di cui all'articolo 2,
comma 3.
4. Il tesoriere è un membro dell'associazione eletto
dall'assemblea dei soci scelto di norma tra persone di provata
esperienza economico-contabile.
5. Il collegio sindacale, composto da tre membri, viene
eletto dall'assemblea dei soci tra persone di provate
conoscenze economico-contabili.
6. Tutti gli organi sociali di cui al presente articolo
durano in carica un anno e i loro membri sono rieleggibili;
essi svolgono la loro funzione anche dopo la scadenza del
mandato al solo scopo di rispondere della chiusura della
gestione relativa all'anno di carica.
7. I membri degli organi di cui al presente articolo non
devono avere legami di parentela o affinità tra di loro, ai
sensi delle norme generali stabilite dal codice civile.
Articolo 6.
1. I prestiti erogati ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, non possono superare complessivamente nell'arco
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dell'anno solare l'ammontare nominale del risparmio raccolto
nello stesso periodo e devono essere materialmente restituiti
entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Sui prestiti concessi ai sensi del comma 1 è applicato
un tasso d'interesse libero che non deve mai superare quello
legale.
Articolo 7.
1. I risparmi raccolti e non utilizzati come prestiti ai
sensi dell'articolo 6 possono essere investiti solo in forme
di rientro annuale, costituite da titoli di credito del debito
pubblico ed obbligazionario negoziati dalla banca
d'appoggio.
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