Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59926
DDL4994-0009
Progetto di legge Camera n. 4994 - testo presentato - (DDL13-4994)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C4994. TESTIPDL
...C4994.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 7 Allegato A. (Articolo 2, comma 1).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC4994 ZZ13 ZZPD ZZPR
                CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
 
                         Articolo 1.
      1.  L'attività delle "casse peote" si esplica
  principalmente con la raccolta dei risparmi dei propri soci,
  il numero dei quali non può essere superiore a trecento unità
  per singola associazione.
      2.  Alla fine di ogni anno solare ai soci, tenuto conto
  dell'ammontare del risparmio versato in cassa, è corrisposto
  un eventuale interesse pari alle risultanze nette della
  gestione regolarmente approvata dall'assemblea degli
  associati.
                         Articolo 2.
      1.  I risparmi di cui all'articolo 1, comma 1, possono
  essere reimpiegati attraverso la concessione di prestiti in
  favore di sole persone fisiche residenti nella stessa comunità
  in cui opera la "cassa peota", che dimostrino un effettivo
  bisogno per sé, per la propria famiglia o per l'attività
  svolta.
      2.  I prestiti di cui al comma 1 sono concessi per le
  seguenti necessità:
           a)  cure mediche e sanitarie del richiedente e
  dei suoi familiari;
           b)  acquisto, ristrutturazione ed adeguamento
  dell'abitazione di residenza;
           c)  spese educativo-scolastiche del richiedente e
  dei suoi familiari;
           d)  inizio o sostegno di attività lavorativa
  autonoma, artigianale o commerciale.
      3.  Altre specifiche necessità, diverse da quelle indicate
  al comma 2, sono valutate all'occorrenza con rigore dal
  consiglio direttivo della "cassa peota".
                         Articolo 3.
      1.  L'attività sociale delle "casse peote" ha inizio il 1^
  gennaio di ogni anno e si conclude il 31 dicembre successivo
  con la chiusura delle partite contabili.
      2.  Entro il 31 gennaio successivo alla chiusura contabile
  devono essere redatti i bilanci sociali di consuntivo con
  l'indicazione del volume dei risparmi raccolti, dei prestiti
  concessi e degli interessi maturati.
 
                               Pag. 8
 
      3.  I bilanci sono approvati entro il 28 febbraio di ogni
  anno dall'assemblea ordinaria dei soci su conforme parere del
  collegio sindacale della "cassa peota", pena la messa in
  liquidazione della stessa.
                         Articolo 4.
      1.  La "cassa peota" per la tenuta dei conti relativi alla
  raccolta dei risparmi e alla concessione dei prestiti, di cui
  all'articolo 2, si avvale necessariamente dell'appoggio di un
  istituto di credito operante nella comunità locale ed
  individuato dal consiglio direttivo, al quale sono comunicate,
  oltre alle generalità di tutti i membri del consiglio
  direttivo stesso, quelle relative ai beneficiari dei
  prestiti.
      2.  L'istituto, di cui al comma 1, invia il bilancio
  annuale della "cassa peota", entro trenta giorni dalla data di
  ricevimento, all'osservatorio regionale, nonché informa lo
  stesso su ogni variazione o modifica associativa della cassa
  in questione.
                         Articolo 5.
      1.  Gli organi sociali della "cassa peota" sono il
  presidente, il consiglio direttivo, il tesoriere e il collegio
  sindacale.
      2.  Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e
  rappresenta la "cassa peota" in tutti i suoi rapporti esterni,
  sottoscrive il bilancio assieme al tesoriere, convoca
  l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; presiede il
  consiglio direttivo che convoca ogni qualvolta ve ne sia la
  necessità.
      3.  Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre
  consiglieri fino un massimo di cinque; redige il bilancio ed
  applica le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci,
  nonché decide in merito alle questioni di cui all'articolo 2,
  comma 3.
      4.  Il tesoriere è un membro dell'associazione eletto
  dall'assemblea dei soci scelto di norma tra persone di provata
  esperienza economico-contabile.
      5.  Il collegio sindacale, composto da tre membri, viene
  eletto dall'assemblea dei soci tra persone di provate
  conoscenze economico-contabili.
      6.  Tutti gli organi sociali di cui al presente articolo
  durano in carica un anno e i loro membri sono rieleggibili;
  essi svolgono la loro funzione anche dopo la scadenza del
  mandato al solo scopo di rispondere della chiusura della
  gestione relativa all'anno di carica.
      7.  I membri degli organi di cui al presente articolo non
  devono avere legami di parentela o affinità tra di loro, ai
  sensi delle norme generali stabilite dal codice civile.
                         Articolo 6.
      1.  I prestiti erogati ai soggetti di cui all'articolo 2,
  comma 1, non possono superare complessivamente nell'arco
 
                               Pag. 9
 
  dell'anno solare l'ammontare nominale del risparmio raccolto
  nello stesso periodo e devono essere materialmente restituiti
  entro il 31 dicembre di ogni anno.
      2.  Sui prestiti concessi ai sensi del comma 1 è applicato
  un tasso d'interesse libero che non deve mai superare quello
  legale.
                         Articolo 7.
      1.  I risparmi raccolti e non utilizzati come prestiti ai
  sensi dell'articolo 6 possono essere investiti solo in forme
  di rientro annuale, costituite da titoli di credito del debito
  pubblico ed obbligazionario negoziati dalla banca
  d'appoggio.
 
DATA=980616 FASCID=DDL13-4994 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4994 TOTPAG=0009 TOTDOC=0009 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=013 UPAG=SI PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=499400 00 FASCIDC=13DDL4994 SORTNAV=0499400 000 00000 ZZDDLC4994 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati