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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59928
DDL4995-0002
Progetto di legge Camera n. 4995 - testo presentato - (DDL13-4995)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C4995. TESTIPDL
...C4995.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4995 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La fine dei lavori della
  Commissione bicamerale per le riforme costituzionali non è la
  fine della possibilità di avviare, già in questa legislatura,
  una stagione necessaria autenticamente riformatrice.
     Soprattutto sui temi della revisione della forma di Stato,
  seppur inscindibilmente legati alla trasformazione in senso
  presidenzialista della forma di Governo, è necessario uno
  sforzo che non vanifichi le attese della nostra democrazia e
  del corpo più vivo ed esteso delle autonomie locali del nostro
  Paese.
     Si reputa pertanto doveroso riproporre,  sic et
  simpliciter,  le risultanze notevoli cui è pervenuto il
  lavoro della Commissione bicamerale prima e -
  significativamente - dell'Aula poi sul tema del
  federalismo.
     Per la prima volta, infatti, l'Aula stessa della Camera
  dei deputati aveva votato un testo imponente ed organico di
  riforma costituzionale.  Si tratta di un prezioso risultato che
  appare autolesionistico cancellare totalmente.
     Seppur ancor privo di certezze sulla questione del
  cosiddetto "federalismo fiscale" e sul delicato versante del
  ruolo e delle competenze della seconda Camera, il testo emerso
  dal voto e dal confronto svoltosi in Assemblea tra tutti i
  gruppi parlamentari rappresenta pur sempre il punto più alto
  ed avanzato di carattere riformatore cui si è spinta, in tutti
 
                               Pag. 2
 
  questi anni, la nostra Assemblea.  Da qui, da questo grande
  risultato, può e deve riprendere, a norma dell'articolo 138
  della Costituzione, il nostro comune percorso, la nostra
  comune ricerca.  Ce lo chiedono gli oltre ottomila comuni
  d'Italia, le nostre province, le venti regioni a statuto
  ordinario e speciale.  Ce lo chiede l'esigenza epocale,
  nell'area della globalizzazione, di rifondare le basi e le
  ragioni dello Stato nazionale, più unito nella molteplicità
  degli autogoverni locali, più autorevole nella certezza di
  decisionalità e trasparenza dei processi decisionali.
     Non tutte le norme proposte, seppur già votate
  dall'Assemblea, riscuotono il consenso del proponente.  Non di
  meno, proprio per il concomitante punto d'arrivo e di partenza
  che esse rappresentano, si ritiene necessaria la loro
  presentazione in termini integrali come equilibrio
  dinamicamente proiettato verso possibili ulteriori sbocchi
  normativi, in grado di suscitare una vasta e più larga
  possibile platea di consensi.
     A fini puramente esemplificativi si ricorda che:
         a)  l'articolo 2 (corrispondente all'articolo 55
  del testo di riforma approvato in Aula) ridefinisce
  l'articolazione della Repubblica;
         b)  l'articolo 3 (corrispondente all'articolo 56
  del testo approvato in Aula) sigla il ruolo della
  sussidiarietà sociale e ripartisce compiti e funzioni degli
  enti;
         c)  l'articolo 4 (già articolo 57 del testo di
  riforma approvato) elenca le Regioni e permette un'autonomia
  differenziata rispetto a quella, riconfermata, di carattere
  speciale;
         d)  l'articolo 5 (già articolo 58), ribaltando
  l'attuale articolo 117 della Costituzione, elenca le
  competenze statali e regionali;
         e)  l'articolo 7 (corrispondente all'articolo 59
  del testo approvato in Aula) stabilisce la regolamentazione di
  eventuali conflitti di competenza;
         f)  l'articolo 8 (già articolo 60) individua le
  caratteristiche degli statuti regionali assegnando loro la
  disciplina della forma di governo così come del sistema
  elettorale;
         g)  l'articolo 10 (già articolo 61) disciplina le
  intese e gli accordi tra Regione e Regione e tra Regione e
  Stato;
         h)  l'articolo 11 (corrispondente all'articolo 63)
  prevede i rapporti tra Regione ed enti locali oltre le norme
  per eventuali fusioni di Regioni.
     Onorevoli colleghi, al di là di ogni potenziale effettivo
  risultato riformatore, la presente proposta di legge
  costituzionale, che si limita a fotografare il federalismo
  votato già dalla nostra Assemblea ed individuato come nuova
  base di discussione, rappresenta comunque un atto di
  responsabilità e un dovere di rispetto nei confronti delle
  vere attese dell'Italia.  In questo spirito è stata pensata e
  voluta.
 
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