| Onorevoli Colleghi! - La fine dei lavori della
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali non è la
fine della possibilità di avviare, già in questa legislatura,
una stagione necessaria autenticamente riformatrice.
Soprattutto sui temi della revisione della forma di Stato,
seppur inscindibilmente legati alla trasformazione in senso
presidenzialista della forma di Governo, è necessario uno
sforzo che non vanifichi le attese della nostra democrazia e
del corpo più vivo ed esteso delle autonomie locali del nostro
Paese.
Si reputa pertanto doveroso riproporre, sic et
simpliciter, le risultanze notevoli cui è pervenuto il
lavoro della Commissione bicamerale prima e -
significativamente - dell'Aula poi sul tema del
federalismo.
Per la prima volta, infatti, l'Aula stessa della Camera
dei deputati aveva votato un testo imponente ed organico di
riforma costituzionale. Si tratta di un prezioso risultato che
appare autolesionistico cancellare totalmente.
Seppur ancor privo di certezze sulla questione del
cosiddetto "federalismo fiscale" e sul delicato versante del
ruolo e delle competenze della seconda Camera, il testo emerso
dal voto e dal confronto svoltosi in Assemblea tra tutti i
gruppi parlamentari rappresenta pur sempre il punto più alto
ed avanzato di carattere riformatore cui si è spinta, in tutti
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questi anni, la nostra Assemblea. Da qui, da questo grande
risultato, può e deve riprendere, a norma dell'articolo 138
della Costituzione, il nostro comune percorso, la nostra
comune ricerca. Ce lo chiedono gli oltre ottomila comuni
d'Italia, le nostre province, le venti regioni a statuto
ordinario e speciale. Ce lo chiede l'esigenza epocale,
nell'area della globalizzazione, di rifondare le basi e le
ragioni dello Stato nazionale, più unito nella molteplicità
degli autogoverni locali, più autorevole nella certezza di
decisionalità e trasparenza dei processi decisionali.
Non tutte le norme proposte, seppur già votate
dall'Assemblea, riscuotono il consenso del proponente. Non di
meno, proprio per il concomitante punto d'arrivo e di partenza
che esse rappresentano, si ritiene necessaria la loro
presentazione in termini integrali come equilibrio
dinamicamente proiettato verso possibili ulteriori sbocchi
normativi, in grado di suscitare una vasta e più larga
possibile platea di consensi.
A fini puramente esemplificativi si ricorda che:
a) l'articolo 2 (corrispondente all'articolo 55
del testo di riforma approvato in Aula) ridefinisce
l'articolazione della Repubblica;
b) l'articolo 3 (corrispondente all'articolo 56
del testo approvato in Aula) sigla il ruolo della
sussidiarietà sociale e ripartisce compiti e funzioni degli
enti;
c) l'articolo 4 (già articolo 57 del testo di
riforma approvato) elenca le Regioni e permette un'autonomia
differenziata rispetto a quella, riconfermata, di carattere
speciale;
d) l'articolo 5 (già articolo 58), ribaltando
l'attuale articolo 117 della Costituzione, elenca le
competenze statali e regionali;
e) l'articolo 7 (corrispondente all'articolo 59
del testo approvato in Aula) stabilisce la regolamentazione di
eventuali conflitti di competenza;
f) l'articolo 8 (già articolo 60) individua le
caratteristiche degli statuti regionali assegnando loro la
disciplina della forma di governo così come del sistema
elettorale;
g) l'articolo 10 (già articolo 61) disciplina le
intese e gli accordi tra Regione e Regione e tra Regione e
Stato;
h) l'articolo 11 (corrispondente all'articolo 63)
prevede i rapporti tra Regione ed enti locali oltre le norme
per eventuali fusioni di Regioni.
Onorevoli colleghi, al di là di ogni potenziale effettivo
risultato riformatore, la presente proposta di legge
costituzionale, che si limita a fotografare il federalismo
votato già dalla nostra Assemblea ed individuato come nuova
base di discussione, rappresenta comunque un atto di
responsabilità e un dovere di rispetto nei confronti delle
vere attese dell'Italia. In questo spirito è stata pensata e
voluta.
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