| 1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province e dalle Città metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica".
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