| 1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 115. - Nel rispetto delle attività che possono
essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei
cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni
pubbliche sono attribuite a Comuni, Province o Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni
compete rispettivamente a Comuni, Province o Città
metropolitane, Regioni e Stato secondo i criteri di omogeneità
ed adeguatezza. La legge garantisce le autonomie
funzionali.
Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari ed
amministrative anche nelle materie di competenza legislativa
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dello Stato o delle Regioni. Senza duplicazione di funzioni e
con l'individuazione delle rispettive responsabilità, la legge
attribuisce alle Province, alle Città metropolitane, alle
Regioni ed allo Stato le funzioni regolamentari ed
amministrative che non possono essere più efficacemente svolte
dai Comuni.
Nelle aree metropolitane individuate dalla legge il Comune
capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di
integrazione territoriale, economica, sociale, culturale
possono costituirsi in Città metropolitane ad ordinamento
differenziato.
I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito
dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche
in parte le funzioni loro attribuite mediante forme
associative, alle quali è conferita la medesima autonomia
riconosciuta ai Comuni.
Gli atti dei Comuni, delle Province, delle Città
metropolitane e delle Regioni non sono sottoposti a controlli
preventivi di legittimità o di merito".
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