| 1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 116. - Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata;
Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli Venezia-Giulia;
Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia;
Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige/Sudtirol;
Umbria; Valle D'Aosta/Vallèe d'Aoste; Veneto.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia,
secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Forme e condizioni particolari di autonomia, che non
concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 117,
possono essere stabilite anche per altre Regioni, con legge
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approvata dalle Camere su iniziativa della regione
interessata.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, sulla base di intesa con la regione
interessata ed è sottoposta a referendum limitato ai cittadini
elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi".
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