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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


59933
DDL4995-0007
Progetto di legge Camera n. 4995 - testo presentato - (DDL13-4995)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C4995. TESTIPDL
...C4995.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC4995 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
  seguente:
       "Art. 117. - Spetta allo Stato la potestà legislativa in
  riferimento a:
           a)  politica estera e rapporti internazionali;
  immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
           b)  difesa e Forze armate;
           c)  moneta, tutela del risparmio e mercati
  finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento
  tributario e contabile proprio;
           d)  organi dello Stato e relative leggi
  elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento
  europeo;
           e)  pesi, misure e determinazione del tempo,
  coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati
  dell'amministrazione statale, regionale e locale;
           f)  ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
  della polizia amministrativa locale;
           g)  cittadinanza; ordinamento civile e penale;
  giurisdizioni e ordinamenti giudiziari;
           h)  tutela dei beni culturali e ambientali;
           i)  determinazione dei livelli minimi delle
  prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere
 
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  garantiti in tutto il territorio nazionale;
           l)  legislazione elettorale, organi di governo e
  funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
  metropolitane.
     Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina
  generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro;
  istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e
  tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
  territorio; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
  sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto;
  ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
  distribuzione nazionale dell'energia.
     Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso
  attribuita da altre disposizioni della Costituzione o di leggi
  costituzionali.
     Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel
  proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e
  ambientali e la promozione e organizzazione di attività
  culturali.
     Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento
  ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà
  legislativa dello Stato.
     La Regione non può istituire dazi di importazione o
  esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
  provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
  circolazione delle persone e delle cose tra Regioni, né
  limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
  del territorio nazionale.
     Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle
  Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, nel caso
  che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la
  sicurezza pubblica.  La legge definisce le procedure atte a
  garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
  rispetto del principio di leale collaborazione".
 
DATA=980616 FASCID=DDL13-4995 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=4995 TOTPAG=0010 TOTDOC=0013 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=009 PAGFIN=0006 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=499500 00 FASCIDC=13DDL4995 SORTNAV=0499500 000 00000 ZZDDLC4995 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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