| 1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 117. - Spetta allo Stato la potestà legislativa in
riferimento a:
a) politica estera e rapporti internazionali;
immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
b) difesa e Forze armate;
c) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento
tributario e contabile proprio;
d) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento
europeo;
e) pesi, misure e determinazione del tempo,
coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale;
f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
g) cittadinanza; ordinamento civile e penale;
giurisdizioni e ordinamenti giudiziari;
h) tutela dei beni culturali e ambientali;
i) determinazione dei livelli minimi delle
prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere
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garantiti in tutto il territorio nazionale;
l) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane.
Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina
generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e
tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
territorio; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia.
Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso
attribuita da altre disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali.
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel
proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e la promozione e organizzazione di attività
culturali.
Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà
legislativa dello Stato.
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra Regioni, né
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle
Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, nel caso
che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la
sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di leale collaborazione".
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